La vicenda dell’albergo confiscato alla società Desi Group scrive un’altra pagina di vergogne castelvetranesi
Una struttura che è stata autorizzata in violazione di leggi precise e conosciute. La giunta Pompeo e i tecnici nel 2006 rilasciarono tutte le autorizzazioni ad una società che poi finirà in una inchiesta per truffa e che secondo gli investigatori era nel giro finanziario di Carmelo Patti “patron” della Valtur scomparso l’anno scorso e sotto tiro della DIA.
L’albergo voluto fortemente da Lorenzo Ingrasciotta detto “micione” finisce sotto inchiesta per una truffa da sei milioni di euro. Falsa fatturazione per circa 10 milioni di euro e poi evasione fiscale e di Iva per altri 2 milioni di euro. Nei conti i finanzieri di Trapani troveranno pochi soldi. Doveva arrivare l’altra tranche di finanziamento pubblico per completare le opere. Infatti , l’albergo, verrà sequestrato incompleto .
Chi c’era veramente dietro un investimento di simile portata ?
Ingrasciotta non navigava in buone acque. Veniva già da alcuni fallimenti con altre società . Lo dimostra anche l’amministratore di questa società.Sarà infatti la giovane figlia appena 21enne a firmare carte importanti. Ingrasciotta, per costruire questo “mostro” si mette contro molti vicini .Per questo albergo che davvero violentava il bellissimo paesaggio di Marinella di Selinunte l’amministrazione comunale dell’epoca si da un gran da fare.Guai con la giustizia ma le autorizzazioni edilizie c’erano tutte. L’ inghippo sta altrove. Un albergo finanziato attraverso il «contratto di programma Trapani Turismo» con i soldi del ministero dello Sviluppo Economico. Oltre 100 miliardi delle vecchie lire erogati nel 2001 e finiti nel consorzio di varie società. in quel periodo anche a Castelvetrano diversi alberghi vengono realizzati con questi fondi . L’inchiesta fa il suo corso e l’albergo finisce nelle mani dello Stato e diventa un “eco mostro” da abbattere e anche presto.
Perchè tutto questo interesse a fare un albergo in quell’area se quasi tutti i progetti alberghieri sono stati destinati vicino alla foce del fiume Belice? Come ha potuto rilasciare una licenza edilizia il comune violando di fatto, una serie di norme urbanistiche? Di chi erano i terreni ? Chi ha firmato la licenza?
Il danno per Selinunte è inestimabile.
Andiamo per ordine
La licenza non poteva essere rilasciata in quella zona :non si poteva costruire un edificio così grande.
Lo dice il piano regolatore approvato dalla Giunta Bongiorno nel 1994 , redatto dall’ufficio di Piano e omologato dalla Regione Siciliana con il “silenzio assenso”
Nel 2017 è il Tar a dire che il comune ha violato le norme
Secondo la sentenza del Tar: “Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti in zone non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444, sono rilasciate, previo nulla osta della competente Soprintendenza, che dovrà valutarne l’ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali”.
Ne consegue che il detto nulla osta andava richiesto indipendentemente dalla circostanza che l’area interessata era sottoposta o meno a vincolo paesaggistico. La volumetria abbastanza estesa dell’albergo è frutto di un emendamento inserito dal Consiglio Comunale dell’epoca nel contesto dell’approvazione del Piano Regolatore Generale, che non poteva essere disatteso dagli uffici preposti al rilascio della concessione, anche se l’Amministrazione era tenuta, afferma la sentenza ad “effettuare anche una valutazione estetica dell’impatto della costruzione all’interno della zona A al fine della sua conservazione panoramica, limitandosi invece alla sola verifica del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi”. Insomma i responsabili del comune all’epoca dei fatti, per il TAR chiusero gli occhi.
Alcuni amministratori e tecnici non lessero bene neanche il PRG che spiega chiaramente che in quella zona non si poteva realizzare l’albergo e invece si diede l’ok per edificare
DAL PRG
zona omogenea “C4”, per insediamenti stagionali, di Triscina di Selinunte; – zona omogenea “C5”, per insediamenti stagionali, di Triscina di Selinunte; – zone normate da Piani di lottizzazione convenzionati esecutivi e confermati per insediamenti stagionali; – zone destinate ad insediamenti turistici all area aperta; c) Zone produttive: – zone omogenee agricole “E1”, E2 ed E3 ; – zona omogenea per insediamenti artigianali, normata da Piano per gli Insediamenti Produttivi, esecutivo; – zone omogenee D1 esistenti e di completamento, riservate alle attività produttive di tipo industriale; – zone omogenee D2 esistenti e di completamento, riservate alle attività di tipo artigianale; – zone omogenee D3 esistenti e di completamento, riservate alle attività tecnico – commerciale e direzionali; – zone omogenee D4 per nuovi insediamenti industriali ed artigianali; – zone D5 per nuovi insediamenti tecnico – commerciali e direzionali; d) Zone a vincolo speciale: – zona del Parco Archeologico di Selinunte ; – zona della istituita Riserva naturale orientata “Foce del Fiume Belice e Dune limitrofe ; – zone destinate a rimboschimenti, dei boschi e delle aree boscate; – zone dei serbatoi idrici artificiali (superfici lacuali); – zone a vincolo geologico, idrogeologico ed idraulico – forestale; – zone a vincolo paesaggistico
Art. 14. Spazi di sosta e parcheggio in zone residenziali o destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale Gli spazi di sosta e parcheggio vanno previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d’uso degli edifici nella quantità specificata nella tabella, di cui al successivo comma 14.3., come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie di intervento.
Art. 23. Z.T.O. del centro storico di Marinella di Selinunte A3 In tale zona costituita dalla borgata antica di Marinella di Selinunte, il cui impianto morfologico urbano va preservato si applicano le stesse disposizioni normative di cui al precedente art.22, come la demolizione e la ricostruzione nel rispetto della morfologia preesistente [attestando l altezza a ml.7,50], con la sola modifica dell If = indice di fabbricabilità fondiaria, che è stabilito in 4 mc./mq. e dell altezza massima di ml.10,00, nel caso di edilizia alberghiera l altezza massima è di ml.12,50. Art. 24. Zona omogenea di completamento e di ristrutturazione “B1” La destinazione d’uso di tale zona è quella prevista dall’art. 20.
Un altra brutta vicenda dove il confine tra politica e imprenditoria è davvero confuso e che purtroppo non vedrà nessuno del comune finire sotto processo per un danno ambientale gravissimo
Fonte Repubblica, Il fatto Quotidiano
Il Circolaccio
0 thoughts on “Selinunte: la squallida fine dell’ecomostro che offende la natura dei luoghi”