L’appello nel processo penale è consentito all’accusa e alla difesa. I Pm molte volte impugnano le sentenze di primo grado. Questo aspetto della legge, non viene ricordato da giustizialisti e manettari.
L’appello. Il giudizio di secondo grado. Il gravame nel merito ed in diritto.
Diversi gli esiti possibili dell’appello a seconda di quale è la parte che ha impugnato:
– se ad appellare è il PM, il Giudice dell’appello può riformare la sentenza peggiorandola per l’imputato (può aumentare la pena, può condannare dopo un’assoluzione, revocare benefici concessi, adottare una formula di proscioglimento meno vantaggiosa etc);
– se ad appellare è il solo imputato, il Giudice dell’appello NON può peggiorare l’esito della sentenza di primo grado. Sia in tema di colpevolezza sia in tema di gravità della sanzione irrogata all’esito del primo grado;
– se ad appellare sono sia il PM che l’imputato, il Giudice potrà peggiorare o migliorare la sentenza di primo grado ma sempre nei limiti imposti dall’ ampiezza dei motivi di appello dedotti dalle parti
Davigo parla solo del diritto ad appellarsi dell’imputato. Non è cosi. La legge prevede , giustamente, se si considera l’equilibrio tra le parti, la possibilità di appellarsi da parte anche delle procure
Cos’è e in cosa consiste l’appello nel processo penale, chi può proporlo, la procedura e la formula di un appello penale
L’appello penale: definizione e riferimenti normativi
L’appello penale è un mezzo di impugnazione ordinario, a carattere devolutivo, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo svolgimento di un nuovo giudizio.
La disciplina normativa è contenuta negli artt. 593 ss del codice di procedura penale.
Appello avverso le sentenze di condanna
Per regola generale, sia il PM che l’imputato possono proporre appello avverso le sentenze di condanna o di assoluzione.
Tuttavia in talune ipotesi tale facoltà è esclusa. Sono infatti inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, per il solo PM, quelle pronunciate nel giudizio abbreviato, tranne i casi in cui il giudice abbia modificato il titolo di reato.
Le sentenze di condanna, inoltre, non possono essere appellate limitatamente alla misura di sicurezza se non è stato appellato anche un altro capo relativo agli effetti penali.
Appello avverso le sentenze di proscioglimento
Con riferimento alle sentenze di proscioglimento, la cd. Legge Pecorella del 2006 aveva vietato l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, tranne nel caso di rinnovo dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 co. 2 c.p.p. e sempre che le nuove prove, sopravvenute e scoperte, fossero decisive.
Tale previsione, tuttavia, aveva sollevato diverse questioni relative alla sua legittimità costituzionale, sulle quali il giudice delle leggi si è pronunciato con due distinte sentenze, dichiarandone l’illegittimità costituzionale.
In particolare, con la sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto di appellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, in quanto lesivo della parità delle parti.
La riforma del giudizio d’appello introdotta dalla riforma Orlando prospetta significativi profili di novità con non secondarie ricadute sulla ricostruzione sistematica dell istituto che si connota sempre più per una logica di controllo.
Art. 599-bis
Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti
Art. 602
Dibattimento di appello
1. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
1-bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.
Art. 603
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Diritto_penale_e_processo_13058
La riforma Orlando è intervenuta su numerose tematiche penali e processuali. Particolare attenzione è stata dedicata da Giorgio Spangher, professore Straordinario di procedura penale presso Unitelma Sapienza, all’appello. L’articolo è ripreso da Diritto penale e processo, guida mensile di Ipsoa per orientarsi tra le novità della legge, seguire il dibattito sull’attuazione delle deleghe e trovare una risposta “affidabile”.
La legittimazione
Viene, infatti, ridisegnata, innanzitutto, la legittimazione dell’accusa. Ferma restando l’appellabilità della sentenza di proscioglimento, quelle di condanna sono calibrate negli stessi termini nei quali è consentito l’appello nel rito abbreviato: cioè, “solo quando modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa di quella ordinaria del reato”.
Ritenendo che con la condanna il p.m. abbia perseguito l’obiettivo che si era prefigurato con l’esercizio dell’azione penale, ribadito dalla decisione di rinvio a giudizio, si reputa che il giudizio di prima istanza abbia recepito l’impianto accusatorio. Nelle altre ipotesi di condanna, il pubblico ministero potrà ricorrere per cassazione.
Sul punto va ricordato che, in caso di doppia conforme di proscioglimento, cioè di conferma della sentenza di primo grado, il p.m. può ricorrere in cassazione solo per violazione di legge.
Quanto all’imputato, fermo restando l’appello di tutte le sentenze di condanna, sono appellabili anche le sentenze di proscioglimento, con esclusione di quelle con le formule per le quali il fatto non sussiste e l’imputato non l’ha commesso. Resta aperta la questione relativa all’appellabilità delle decisioni di cui all’art. 530 cpv c.p.p., in relazione agli effetti ritenuti dalla giurisprudenza non preclusivi. Il dato innesta, inevitabilmente, un profilo di incostituzionalità, per il pregiudizio che la mancanza del doppio grado può determinare per la difesa.