Caos procure. Nella motivazione si legge che sussistono «gravi elementi di fondatezza» dell’azione disciplinare, che rendono legittima la misura cautelare adottata dal Csm
Le sezioni unite civili della Corte di Cassqazione hanno confermato la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del pm di Roma Luca Palamara. Nella sentenza depositata due giorni fa, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del magistrato contro la misura cautelare disciplinare che era stata disposta nei suoi confronti dal Csm lo scorso luglio, in seguito allo scandalo che terremotò lo stesso Csm emerso in seguito all’indagine a carico di Palamara per corruzione.
Palamara, inoltre, chiedeva alla Cassazione di annullare anche i provvedimenti con cui Palazzo dei Marescialli aveva respinto le sue istanze di ricusazione presentate nei confronti dei togati di A& I Sebastiano Ardita e Piercamillo Davigo, membri della disciplinare. Nella motivazione si legge che sussistono «gravi elementi di fondatezza» dell’azione disciplinare che rendono legittima la misura cautelare disciplinare adottata dal Csm, perchè la commissione disciplinare «non ha arrestato il suo giudizio al clamore mediatico dei fatti oggetto dell’incolpazione», ma ha aggiunto che «i fatti contestati sono di “consistenza, pervasività, reiterazione, sistematicità, da configurare una vera e propria frustrazione dell’immagine dell’integrità, indipendenza e imparzialità che ciascun magistrato deve possedere”, con conseguente compromissione, allo stato della credibilità dell’incolpato, anche sotto il profilo dell’imparzialità e dell’equilibrio».
Secondo la Cassazione, quindi, «la valutazione relativa al profilo di proporzionalità della misura irrogata supera lo scrutinio di legittimità quanto ai profili di adeguatezza delle motivazioni che la sorreggono e di conformità al principio normativo di gradualità nell’applicazione delle misure cautelari».
Quanto all’uso delle intercettazioni nel procedimento disciplinare, esse «possono essere utilizzate nel presente procedimento, in applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purchè, come nella specie, siano state legittimamente disposte ed acquisite».
Fonte: Il Dubbio