
Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale di Milano, 28 gennaio 2012. ANSA/ GIUSEPPE ARESU
La difesa del principio della presunzione di innocenza come antidoto agli abusi commessi contro le persone
E’ questo uno degli argomenti più dibattuti tra gli esperti di Diritto , politici e avvocati.
L’uso della carcerazione preventiva negli ultimi anni è di molto aumentato . Un modus che contrasta anche con quanto sancito dalla Costituzione. Gli ultimi anni hanno visto un attivismo di certe procure neri confronti degli indagati che non è stato sempre rispettoso del volere costituzionale. Le misure cautelari dovrebbero essere adottate per esigenze gravi e limitate a certi reati.Capita spesso che già l’avviso di garanzia è una condanna. I padri della Costituzione non aspiravano all’uso della Giustizia come mezzo coercitivo . Chi crede veramente nella Giustizia e nella verità vuole una magistratura lontana da politici e lobby
Poi, capita che in Emilia, uno psicoterapeuta che, secondo l’accusa plagiava i bambini per toglierli alle famiglie con atteggiamenti imperdonabili, torni in libertà dopo qualche giorno. Oppure , decine di uomini denunciati di maltrattamento verso le loro donne vengono lasciati senza misure e poi, purtroppo , uccidono. Poi magari, indagati accusati di reati diciamo” meno pesanti” e più vicini alla politica, rimangono sotto misura cautelare.Capita pure che qualcuno si ammazza. Qualcosa non funziona. La legge, così come viene applicata in rispetto alla Costituzione, non è lineare.
Salvini propone la legge del “chi sbaglia paga“. Se un giudice sbaglia, così come avviene in altri mestieri, dovrebbe pagare di tasca.
A nostro avviso, non è neanche questa la possibile soluzione. Il problema è complesso. Forse, evitare il correntismo tra le toghe , migliorare la legge sulle misure e investire sulla formazione dei magistrati che devono, sempre, tener conto delle prove e che hanno nelle loro mani la vita di una persona.
Fare il magistrato non è un compito di potere e neanche di appartenenza politica. Lo dice ancora una volta la Costituzione. Se oltre al lavoro inquirente e giudicante c’è l’appartenenza , probabilmente scatta l’errore umano.
Falcone diceva:” se non ci sono riscontri e prove evidenti, le indagini restano solo supposizioni“. E sulle supposizioni a naso non si può condannare una persona. Falcone e Borsellino usavano le intercettazioni con molta cautela perchè sapevano della loro efficacia ma anche inefficacia se non sostenute da riscontri. Attualmente, quasi tutte le indagini partano da intercettazioni che l’indagato nella versione originale può forse vedere dopo anni dall’inchiesta. Ne conosce parti trascritte da chi può anche fraintendere. Facendo un lavoro non visionato da terzi, il magistrato può anche sbagliare valutazione. E’ impensabile che un magistrato possa ascoltare centinaia di ore di conversazioni
Basterebbe applicare solo questo suggerimento di Falcone per evitare di distruggere la vita senza motivo a tanta gente che, magari,dopo anni di processi, viene pure assolta. In ogni caso la sua vita non sarà più la stessa
Si discute tanto di legalità. Ci sono anche gli esclusivisti specializzati in questa materia che ne dicono di ogni specie a chi considerano “nemico” . La legalità anche di convenienza .
Noi diciamo:“chi non rispetta la Costituzione non può permettersi di dare insegnamenti ad altrui persone di legalità”
articolo di di Alfonso Maria Avitabile
La Costituzione recita : esiste il “principio di non colpevolezza” applicato al processo penale e sancito dall’art. 27 II co. Un articolo che rappresenti il caposaldo di uno Stato di diritto nonché il punto di partenza della democrazia civile che si intende contrapporsi agli assolutismi che avevano, in modo nefasto, dominato le ere immediatamente precedenti.
Tralasciando le pur interessanti teorie sulla scelta di denominare tale principio come di “non colpevolezza” senza far riferimento alla più enfatica e probabilmente più corretta ed efficace formula della “presunzione di innocenza”, consideriamo che le cose siano sostanzialmente identiche per poter valutare le conseguenze pratiche che ne discendono.
Di grande interesse, comunque, la posizione di uno dei costituenti, l’illustre professore Giovanni Leone, che, ad una interpretazione autentica compiuta, riteneva si dovesse parlare di “presunzione di innocenza” per le positive ricadute che tale impostazione avrebbe avuto nella disciplina delle misure cautelari da inquadrarsi, come la loro natura di extrema ratio esige, in una ipotesi residuale, data la loro indubbia e sostanziale capacità di incidere in maniera altamente lesiva del diritto di libertà.
La scelta fu diversa e si volle dare alla figura dell’indagato/imputato “non colpevole” una accezione, per così dire, attenuata, quasi neutra, che più facilmente si collocasse nell’ambito della normativa che prevedeva la coercizione e la privazione della libertà in una fase antecedente alla definizione di una responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato senza, apparentemente, colpo ferire; i danni di quella decisione, probabilmente dettata da una esigenza di coordinamento con le norme della carcerazione preventiva, ce li portiamo dietro fino ai giorni nostri.
La portata del principio della presunzione di innocenza dell’imputato, o della sua non colpevolezza, rimane comunque straordinaria; oltre al tema delle misure cautelari, prima accennato, va considerato che esso rappresenta il fondamento stesso del processo, la sua pietra miliare.
Poiché la ragion d’essere del processo penale non è quella di discernere tra gli onesti e i disonesti, né certamente di conferire patenti di moralità o di emettere giudizi etici, bensì semplicemente quella di accertare una presunta responsabilità, appunto “penale”, è chiaro che, in una visione liberale, lo Stato, laddove la scelta sia alternativa tra l’obiettivo dichiarato di punire le condotte antigiuridiche e quello di proteggere comunque l’innocente, debba, senza tentennamenti, prediligere per la seconda; questa è la sostanziale differenza con i regimi totalitari, che siano nazionalsocialisti, comunisti o comunque assolutistici, che adottano un modello che persegue la punizione di tutti i colpevoli, anche a costo di sacrificare la libertà e i diritti degli innocenti.
La presunzione di innocenza, in definitiva, deve sorreggere tutta la disciplina della formazione e dell’onere della prova, poiché ad essa spetta la funzione di dirimere ogni conflitto secondo la regola di civiltà dell’in dubio pro reo.
La difesa di tale principio, inoltre, definisce il ruolo dell’avvocato quale baluardo agli abusi che incidono sulla libertà dell’individuo da parte dello Stato. La funzione del difensore, sotto questo aspetto, assume sfumature di portata rivoluzionaria laddove si pone a guardia delle regole garantiste del codice di rito e le traduce per ciò che esse sono state in origine pensate: la più efficace forma di protezione dal pericolo degli abusi dei pubblici ufficiali.
Vale la pena comunque sottolineare che tale funzione va rigorosamente esercitata nella totale ispirazione al principio di legalità, e ciò vale, oltre che per l’avvocato, tanto per l’usciere che per l’alto magistrato, perché l’unica via per combattere la eventuale “legge ingiusta” è convincere il legislatore a cambiarla secondo le regole e gli strumenti che vengono forniti dalla democrazia; la “disobbedienza civile” o la giurisprudenza “creativa” lasciamola ai demagoghi, che siano essi improvvisati o di professione.
In quanto al giustizialismo che sembra aver invaso la nostra società, probabilmente esso non è altro che un aspetto della natura dell’uomo, forse sempre presente nella sfaccettatura del suo animo; va considerato, però, che la maggiore esposizione mediatica dei nostri tempi ne enfatizza l’impatto, con la barbara conseguenza di essere in grado di distruggere le vite degli individui con relativa facilità.Diffondere, pertanto, la cultura liberale e far assimilare, come se fosse un antidoto, uno dei suoi più importanti postulati quale il principio della presunzione di innocenza rappresenta, anche sotto questo aspetto, una sfida più che mai attuale.
dall’ articolo di di Alfonso Maria Avitabile
Fonte: Giustizia news 24