L’associazione Sabbia d’Oro, con il supporto di alcuni legali, ha presentato giorno 24 gennaio 2019, un articolato esposto-denuncia– al Prefetto di Trapani, all’ASP del capoluogo, alla Procura di Marsala e alle Forze dell’Ordine competenti, in merito alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle demolizioni in corso , nel perimetro urbano della località di Triscina. Secondo quanto riportato nell’esposto( con allegato vario materiale fotografico e video) e che è stato, in parte, inviato per conoscenza , anche agli organi d’informazione, risulterebbero alcune gravi irregolarità sul trattamento di rifiuti pericolosi come l’eternit che contiene amianto e altri materiali inquinanti come, la cosiddetta , “carta catramata” , meglio conosciuta come- guaina bituminosa – che contiene, come è evidente, bitume e considerata dagli esperti, pericolosa per l’ambiente. Nell’esposto,inoltre, vengono evidenziati anche vari aspetti di presunta “non conformità” relativi alla registrazione delle ditte operanti in cantiere all’albo gestori dei rifiuti per alcune specifiche categorie e altre presunte violazioni relative alle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sugli appalti in generale. In alcuni tratti dell’esposto vengono anche segnalate situazioni non chiare con l’informativa antimafia.
Insomma, Triscina, ancora una volta, diventa oggetto di scontro per la legalità. Legalità, che lo Stato, ha inteso affermare con forza, attraverso le demolizioni.
Demolizioni , peraltro, effettuate in esecuzione delle sentenze definitive. Sembra invece, stante l’esposto, che questa legalità va confermata e verificata, anche dopo l’intervento delle ruspe. L’opera dei mezzi pesanti, non poteva essere evitato, l’eventuale inquinamento da demolizione si.
La legalità a “colori” o solo parziale , offende il diritto e la democrazia
Rispettare le leggi ambientali si può.Nel rispetto anche di chi a Triscina ci vive. Adesso la parola passa alle autorità sollecitate a cui spetta verificare quanto denunciato nel dettagliato esposto
Pubblichiamo ampi stralci dell’esposto inviato dall’ Associaziane Sabbia D’Oro alle autorità in elenco
A S.E. il Sig Prefetto di Trapani
Dott. Darco Pellos
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Marsala
Al Comandante della Tenenza
della Guardia di Finanza di Castelvetrano
Capitano Marco Mastrocola
Al Dirigente del Commissariato di PS
di Castelvetrano
Dott. Salvatore Frenda
Al Commissario Straordinario
del Libero Consorzio Comunale di Trapani
Dott. Raimondo Cerami
Al Direttore Generale dell’ASP n. 9
di Trapani
Avv.to Fabio Damiani
ESPOSTO
Il omissis Associazione Triscina Sabbia d’Oro (c.f. 90023930812) assistito dagli avv.ti omissis, che, unitamente allo stesso sottoscrivono la presente, ad integrazione della richiesta di chiarimenti, da valere anche come esposto, inoltrata il 7 gennaio 2018, che si allega nuovamente al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, espongono quanto segue:
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Con riferimento al contratto di appalto stipulato dal Comune di Castelvetrano e la Cogemat srl, per la demolizione di 85 case abusive lungo il litorale di Triscina, si ritiene opportuno segnalare all’Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Polizia, nonché a S.E. il Prefetto di Trapani e, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ed al Direttore Generale dell’Asp di Trapani, le ulteriori circostanze sotto rassegnate, degne, a parere di chi scrive, di costituire oggetto di approfondimento investigativo, in quanto potenzialmente idonee a determinare un vero e proprio disastro ambientale.
1) Sotto un primo profilo, si ribadisce che il omissis dell’impresa appaltatrice Cogemat srl è tale M. B. , omissis, pur non figurando né tra i soci, né tra i titolari di cariche all’interno della società appaltatrice, gestisce di fatto lo svolgimento dei lavori con la costante presenza a Castelvetrano ed all’uopo impartisce direttive;
2) Sotto un secondo profilo si segnala che, nonostante l’appalto sia finalizzato al ripristino della legalità, ovvero alla rimozione delle edificazioni abusive già acquisite al patrimonio del Comune di Castelvetrano, in effetti, dal momento della sua aggiudicazione, esso, in fase di esecuzione, è connotato dal perpetrarsi di una serie di attività presumibilmente illecite riguardanti le ditte interessate allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni. Ed infatti, come è noto, il materiale di risulta degli immobili abusivi in corso di demolizione, edificati tra il 1976 ed il 1991 si compone di varie tipologie di rifiuti, per cui insieme agli sfabbricidi, dagli scavi e dagli abbattimenti derivano ferro, eternit, plastica (serrande) vetro e altri materiali da destinare – previa separazione – allo smaltimento differenziato dal prodotto di puro scavo. Più in particolare, come attestato dalla documentazione fotografica allegata alla presente, in quasi tutti gli immobili destinati alla demolizione (e ciò anche alla luce del periodo di edificazione connotato da un ampio utilizzo di tale materiale) è presente amianto nonché carta catramata, ferro, plastica, vetro, questi ultimi materiali di impiego comune nell’edificazione di immobili. Ebbene il codice dell’ambiente (D. Lgs 152 del 2006) – Parte Quarta (artt. da 177 a 266) prevede una stringente disciplina sul trattamento dei rifiuti alla cui violazione fa conseguire l’irrogazione di severe sanzioni anche di tipo penale.
Nel caso di specie, in sede di esecuzione dell’appalto de quo stiamo tristemente assistendo ad una sistematica violazione delle predette disposizioni a cui è connessa una grave lesione del bene ambientale tutelato dal D.LGS 152 del 2006.
3) Invero, la Cogemat srl, la quale risulta iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali solo per la categoria 2bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta kilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’art 212 comma 8 del D.Lgs n. 152 del 2006” (Allegato 1) non effettua alcuna separazione delle tipologie dei rifiuti emergenti dalle demolizioni, destinando al conferimento in discarica tutto quanto abbattuto, compreso il ferro e/o i mobili (materassi), la carta catramata, il vetro, la plastica e, quel che è più grave, anche l’amianto/eternit rinvenuti nelle abitazioni, senza alcuna differenziazione.
4) Per compiere l’illecito smaltimento, la Cogemat srl utilizza la collaborazione e/o la compiacenza della ditta ECOINERTI S.R.L.S., costituita il 26.07.2017, ed iscritta presso la CCIAA di Trapani il 17.08.2017, società avente un capitale sociale di soli € 10,00 che, come si deduce dalla visura camerale allegata al presente esposto (Allegato 2) , con atto di compravendita del 28.08.2017 (prot.TP -2017-17293) ha acquistato (non è dato comprendere con quali provviste) la proprietà ed il godimento dell’azienda Belice Inerti S.r.l. (). Conseguentemente la Ecoinerti srls, per effetto di tale acquisizione dovrebbe e/o sarebbe dovuta subentrare nella titolarità di tutte le autorizzazioni e/o iscrizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività di conferimento, recupero e smaltimento già in capo a quest’ultima in forza del Decreto dell’Assessore al Territorio ed Ambiente n. 174/Gab del 6.05.2016 (Allegato n.3). Sul punto risulta tuttavia che con istanza protocollata presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani al n. 00227945 del 7 settembre 2017 la Ecoinerti srls abbia chiesto la voltura delle autorizzazioni e/o iscrizioni già in capo a Belice Inerti srl. Tuttavia pare che nessuna voltura sia stata ad oggi autorizzata con la conseguenza che la ECOINERTI srls con elevata probabilità risulta ad oggi priva di tutte le autorizzazioni e/o iscrizioni richieste dalla legge per svolgere l’attività di conferimento, recupero e/o smaltimento che invece esegue su incarico della COGEMAT srl. Tale circostanza pare essere confermata anche dal fatto che la Ecoinerti srls non figura tra le ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Allegato 4) né tantomeno risulta a tale Albo Nazionale iscritta la Belice Inerti srls . Inoltre, pare che l’impianto di C.da Campana non sia dotato di impianto di pesatura dei rifiuti, sicché al conferimento non corrisponde un’esatta quantificazione dei costi imputabili al Comune di Castelvetrano, dal momento, si ribadisce, che in assenza di apposito impianto non si possono pesare le tonnellate di rifiuti conferiti quotidianamente in discarica.
5) Peraltro la legale rappresentante della Belice Inerti srl, società acquisita dalla Ecoinerti srls (avente capitale sociale di soli € 10,00), di cui si avvale la Cogemat S.r.l., è la sig.ra B. R., attualmente imputata del reato di associazione a delinquere e truffa finalizzata al traffico di rifiuti ai sensi degli artt.416 640 c.p. e 260 Dlgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale), compagna di T. M., su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell’operazione “Anno Zero”, che è figlio del noto pluripregiudicato T. P. (già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso). Inoltre, l’amministratore della Ecoinerti s.r.l.s., C. A., è soggetto noto alle forze dell’ordine e segnalato nell’ambito di attività di controllo ed osservazione svolte nel corso di indagini volte al contrasto dell’associazione denominata Cosa Nostra (operazione ERIS – Allegato 6), poiché frequentatore di T. e B. R. Ne consegue che il predetto A. C. e la società Ecoinerti srls dallo stesso amministrata sembrano, di fatto, direttamente riconducibili al T. e alla signora B. onde per cui, a parere degli scriventi, nonostante la ECOINERTI srls risulti iscritta alla White List presso la Prefettura di Trapani (Allegato n. 7), secondo quanto insegnato dall’orientamento manifestato in tema di pericolo di infiltrazioni mafiose dalla stessa Prefettura di Trapani che, in sede di esame e valutazione degli elementi indiziari su rapporti e legami tra società e soggetti anche terzi, del tutto analoghi a quelli sopra segnalati, non esita e non ha esitato a denegare l’iscrizione nella white list, non può escludersi una effettiva cointeressenza tra i summenzionati soggetti, nell’ambito dell’attività d’impresa della ECOINERTI S.R.L.S. Quanto sopra si ritiene degno di approfondimenti da parte delle SS.LL. in indirizzo vieppiù ove si consideri che, da notizie acquisite informalmente, pare altresì che il terreno sul quale è ubicato l’impianto oggi facente capo ad Ecoinerti srls sia di proprietà dello stesso T. M.
6) Ed ancora da un riscontro effettuato sull’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali la ditta Baronci Salvatore, BRNSVT50P27L117S con cui la Cogemat srl ha stipulato il contratto di avvalimento sulla categoria OS23 – Demolizione di Opere – (Allegato 8) risulta anch’essa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ma solo per le seguenti categorie 1oF (Raccolta trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), 2F( Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati a recupero), 4E (Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati a smaltimento) (Allegato 9); pertanto essa, unitamente alla Cogemat srl e alla Ecoinerti srls e alla Belice Inerti srl (queste due ultime società non risultano neppure iscritte al predetto Albo Nazionale) risultano tutte prive dell’iscrizione alla ctg 10 (bonifica dei beni contenenti amianto).
7) Inoltre, sempre da un riscontro effettuato nei pressi del cantiere, gli scriventi hanno verificato che il trasporto dei rifiuti prodotti dalle demolizioni avviene per il tramite di due mezzi targati rispettivamente omissis e omissis; ebbene, a seguito di consultazione dell’archivio PRA allegata al presente atto (Allegati 10 ed 11) è emerso che il primo mezzo (omissis) risulta intestato alla Impresa Costruzioni Opere Edili e Stradali srl , società con sede a Erice , il secondo mezzo (omissis) risulta invece intestato a G. F. R. (GLAFPPomissis), ditta con sede a Trapani, . Dalla ricerca effettuata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, del pari allegata al presente esposto, si deduce che l’Impresa Costruzioni Opere Edili srl è iscritta alle categorie 1oF (Raccolta trasporto rifiuti urbani ed assimilati), 4F (Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi) (Allegato n. 12), mentre la ditta G.F. R. è iscritta per le categorie 4E (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), 5F (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati a smaltimento) (Allegato n. 13); nessuna delle due ditte che effettuano il trasporto dei materiali di risulta delle opere di demolizione appaltate dal Comune di Castelvetrano a Cogemat srl è autorizzata per la categoria 10 relativa alla Bonifica dei beni contenenti amianto.
8) Ed ancora, sempre rispetto alle due ditte che effettuano il trasporto dei materiali di risulta delle opere di demolizione, come si evince dagli elenchi prodotti in allegato al presente esposto, mentre l’Impresa Costruzione Opere Edili srl è iscritta alla White List della Prefettura di Trapani, seppur al momento tale iscrizione risulta in corso di aggiornamento, la seconda ditta G. F. R. non risulta iscritta, come invece dovrebbe, stante che svolge attività lavorativa nell’ambito di un appalto pubblico, alla white list della medesima Prefettura (Allegato n. 14);
9) Ciò posto, fatto salvo quanto sopra evidenziato che risulta supportato dalla documentazione allegata, già di per sé idoneo a compulsare l’attività di indagine da parte dell’autorità giudiziaria, di polizia e prefettizia in indirizzo, si osserva che, come già detto, la Cogemat srl unitamente a tutte le società di cui si avvale, sta sistematicamente commettendo gravi violazioni delle disposizioni del Codice dell’Ambiente a cui è connessa una grave lesione del bene ambientale tutelato dalla legge sia sotto il profilo della violazione di tutte le modalità operative prescritte che sotto il profilo relativo alle autorizzazioni ed alle iscrizioni necessarie allo svolgimento dell’attività de qua.
10) Invero, il Codice dell’Ambiente stabilisce che i rifiuti speciali si devono differenziare e a ciascuna tipologia di rifiuto deve essere assegnato, ai fini dello smaltimento finale e/o del recupero un codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti). Ciò posto ogni smaltimento deve essere accompagnato da un Formulario (allegato 15) in cui deve essere indicato: 1) il Produttore o Detentore dei Rifiuti, 2) il Destinatario (impianto di smaltimento, di cui si deve annotare il numero di autorizzazione rilasciato dalla Provincia – rectius dal Libero Consorzio – requisito nella specie insussistente in capo ad ECOINERTI SRLS), 3) il Trasportatore, nonché le caratteristiche del rifiuto identificabile attraverso il Codice CER e 4) la destinazione finale (smaltimento o recupero) nonché 5) la quantità di rifiuti di volta in volta trattata che deve essere del tutto corrispondente alla quantità per la quale ciascun operatore che interviene nella filiera di smaltimento e/o recupero sia espressamente autorizzato; 6) il numero della targa del mezzo che effettua il trasporto, il quale mezzo deve essere, analogamente alla ditta che ne è proprietaria e comunque ne dispone, espressamente autorizzato ad effettuare il trasporto di quel determinato tipo di rifiuti. Quanto sopra vale sia per i materiali di scavo puro che per tutte le ulteriori tipologie di materiali presenti negli immobili, ossia, plastica, vetro, carta catramata. La corrispondenza di ciascun tipo di rifiuti estratti dalle demolizioni al codice CER indicato nel Formulario deve essere attestata da tecnici autorizzati, anche previa esecuzione delle analisi dei materiali da svolgere presso laboratori autorizzati, stante che, si ribadisce, assemblare rifiuti non perfettamente codificati è vietato dalla legge. Da osservazioni svolte in cantiere, seppur a distanza, alla presenza della POLIZIA incaricata di presidiare l’ordine pubblico, è risultato palese come nessuna di queste attività venga posta in essere in quanto a) i materiali di risulta delle demolizioni vengono indistintamente caricati sui mezzi sopra indicati; b) in cantiere sono presenti solo gli operatori delle ruspe e gli autisti dei mezzi; non risulta la presenza di alcun tecnico autorizzato a classificare i rifiuti in sede di compilazione del CER e/o a disporre le prescritte analisi presso i laboratori autorizzati; in ogni caso, dalla mancanza di qualsivoglia differenziazione dei rifiuti (che deve avvenire in cantiere e/o in un centro di stoccaggio temporaneo, della cui esistenza, per vero, non si ha traccia nella presente fattispecie), dalla mancanza dell’iscrizione della Ecoinerti srls all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dalla mancanza di volturazione dell’autorizzazione di Belice Inerti srl, (la cui legale rappresentante è comunque in atto sotto processo ai sensi degli artt.416 640 c.p. e 260 Dlgs. n.152/2006 -Testo Unico Ambientale), in favore di Ecoinerti srls, dalla mancanza in capo a tutte le ditte di trasporto che partecipano alla filiera di smaltimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con l’autorizzazione a trattare amianto – Codice 10, a fronte proprio della attestata presenza di amianto negli immobili già demoliti e da demolire come emerge dalla documentazione fotografica allegata al presente esposto, scaturisce la palese violazione delle disposizioni del Codice dell’Ambiente sopra sintetizzate.
11) Proprio relativamente all’amianto, il Codice dell’Ambiente, come già accennato, prescrive che tale materiale, altamente cancerogeno, venga trattato da ditte a ciò autorizzate (Codice 10); pertanto ove nel corso di una demolizione si accerti o si sospetti della presenza di amianto occorre delineare e definire l’area nella quale esso è ubicato al fine di evitare contaminazioni delle particelle di asbesto; sospendere la demolizione, far eseguire le relative analisi da laboratori autorizzati ed inviare la documentazione inerente il sospetto ritrovamento all’ASP competente ed attendere, unitamente all’esito delle analisi, l’autorizzazione alla rimozione che dovrà essere effettuata in sicurezza da operai specializzati, all’uopo autorizzati che siano dotati di tutti i presidi di tutela prescritti dalla legge.
12) Nulla di quanto sopra pare venga attuato dalla Cogemat srl e da tutti gli operatori che partecipano alla filiera di trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti, che non differenziano alcunché né in cantiere né in un centro di stoccaggio temporaneo che si sarebbe dovuto allestire e che si limitano a conferire i rifiuti indifferenziati presso la Ecoinerti srls priva di autorizzazione e di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; inoltre, relativamente all’amianto, come si deduce dal video allegato alla presente, la ditta appaltatrice, priva analogamente a tutte le altre ditte partecipanti alla filiera dell’autorizzazione a trattare tale materiale, avendo riscontrato la presenza sul tetto di uno degli immobili demoliti di un recipiente con elevata probabilità costruito in eternit, (non potendo neppure avviare la verifica della natura del materiale in quanto non autorizzata, e dunque gli esami di laboratorio, né la classificazione da parte di un tecnico autorizzato e l’eventuale rimozione “in sicurezza”), dava corso alla detta rimozione attraverso un cavo al quale il detto recipiente veniva agganciato sotto la diretta osservazione di un operaio non identificato che, ben lungi dall’essere munito dei presidi di sicurezza prescritti dalla legge, si accostava al recipiente e ne seguiva la trasposizione sul suolo che avveniva mantenendolo agganciato in area per il tramite di una corda e di un gancio legati alla ruspa. Il tutto in palese violazione della normativa ambientale sopra citata.
13) Per quanto sopra rassegnato, che si sta concretando nella omessa vigilanza sia del Direttore dei Lavori che del RUP, sulla scorta della documentazione allegata, si rimette alla valutazione delle SS.LL. in indirizzo il presente esposto unitamente agli allegati qui di seguito elencati affinché, ove ritenuto, vengano adottati tutti i provvedimenti più idonei a garantire la tutela della legalità e del bene ambientale secondo quanto prescritto dal D.Lgs 152 del 2006 e ss.mm, nonché a procedere nei confronti di tutti quei soggetti, in ipotesi, ritenuti autori di condotte integranti fattispecie di reato.
Castelvetrano lì 24.01.2019
Foto di repertorio
Il Circolaccio
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