In questi giorni si torna a parlare dello scioglimento del comune di Castelvetrano. Scioglimento effettuato a pochi giorni dal voto e quando il comune era già commissariato. Il prossimo 28 marzo su ricorso presentato dai candidati del centro destra il Tar dovrà pronunciarsi sulla regolarità dello scioglimento
Lo scontro cruento tra il centro destra e il PD sul punto torna in auge.
E’ opportuno ricordare che lo scioglimento di un comune viene proposto dal Ministro dell’Interno al Consiglio dei Ministri secondo la legge vigente. In questo caso è l’art. 143 del Testo Unico Enti Locali che trova origine da una legge del 1991, successivamente modificata
Fatevi una vostra idea leggendo questo articolo
L’istituto fu introdotto con decreto-legge n. 164, art. 1 del 31 maggio 1991 (poi convertito in legge n. 221 del 22 luglio 1991 e poi modificato dall’art. 1 della legge n. 108, 11 gennaio 1994 e dalla legge n. 94, art. 30, 15 luglio 2009) che ha aggiunto l’art. 15 bis alla legge n. 55 19 marzo 1990 affiancandolo quindi all’art. 15 di quest’ultima legge che prevede la sospensione degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall’art. 416 bis codice penale ovvero per il delitto di favoreggiamento commessi in relazione a esso e degli amministratori sottoposti a misure di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 1, legge n. 575, 31 maggio 1965 (art. 15 che poi è stato trasferito all’art. 59 della legge 267/2000). L’art. 15 bis oggi lo troviamo nel testo unico degli enti locali decreto legislativo n. 267/2000 art. 143.
Il provvedimento legislativo in questione nacque come quasi tutte le misure antimafia e cioè come provvedimento d’emergenza, infatti lo Stato intervenne a seguito di una cruenta faida che vedeva come epicentro Taurianova (RC) (dove tra i vari omicidi e attentati destò molto scalpore la decapitazione di un affiliato alla ‘ndrangheta la cui testa poi venne lanciata in aria e fatta oggetto di un macabro tiro al bersaglio)
Quali sono i motivi di scioglimento
Secondo quanto previsto dall’art. 143 T.U.E.L., lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto “quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Tali elementi possono essere riferiti anche al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente.
Lo scioglimento dell’organo elettivo, secondo la giurisprudenza, “non ha finalità repressive nei confronti di singoli ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica” (C. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2957) e si connota quale “misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria” (Corte Cost., 19 marzo 1993, n. 103; C. Stato, VI, 10 marzo 2011, n. 1547).
Gli elementi che giustificano lo scioglimento dei consigli comunali devono essere tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori “pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale”.
Il compimento, da parte dell’amministrazione comunale, di atti illegittimi non è sufficiente a determinare lo scioglimento dell’ente in quanto “è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche se subita, riscontrata dall’amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi” (C. Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573).
A Castelvetrano, si erano tutti dimessi il provvedimento chi colpiva se il comune era già di fatto commissariato ed Errante non era più candidato?
Inoltre, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l’adozione della misura dello scioglimento (v. C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; 4 febbraio 2003, n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).
Il procedimento
Il Prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente. In tal caso il Prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della P.A., attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al Prefetto le proprie conclusioni.
Entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni (ovvero quando abbia comunque acquisito gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi) il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto dell’eventuale sussistenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Nella relazione sono, altresì, indicati agli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nel caso in cui sia pendente un procedimento penale per i fatti oggetto dell’accertamento o per eventi connessi, il Prefetto può richiedere preventivamente informazioni al Procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
Lo scioglimento del consiglio comunale è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di componente della giunta e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
Pubblicazione del provvedimento
Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a., le controversie relative allo scioglimento dei consigli comunali sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Durata e proroga del provvedimento
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato – osservando le medesime procedure e modalità stabilite per lo scioglimento – non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso.
Fonte :Altalex documenti
Rosario Callipari
Il Circolaccio