Poteri della polizia giudiziaria: la riforma delle intercettazioni
Cosa cambia sull’uso della potente arma investigativa che l’accusato conoscerà solo dopo il ricevimento del procedimento
Il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha introdotto la riforma delle intercettazioni che entrerà in vigore nel luglio di quest’anno. Uno degli aspetti più controversi e criticabili di tale riforma è la parte che disciplina i rapporti tra il pubblico ministero e gli organi di polizia giudiziaria per ciò che riguarda la individuazione e selezione delle conversazioni rilevanti per le indagini. L’art. 267,comma 4,c.p.p., attualmente vigente, prevede che il pubblico ministero, una volta ottenuta dal giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione alla intercettazione o, allorquando nei casi di urgenza, disponga egli stesso con decreto l’intercettazione, può procedere personalmente all’ascolto o avvalersi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni svolte viene redatto, dagli organi di polizia giudiziaria, un verbale, nel quale viene trascritto, anche in forma sommaria, il contenuto delle comunicazioni registrate (c.d. brogliacci).
I verbali redatti e le registrazioni, dopo essere stati trasmessi al pubblico ministero, vengono depositati nella segreteria e i difensori vengono avvisati della facoltà di prendere visione esaminare ed ascoltare la documentazione che si trova nella segreteria. In questa fase le trascrizioni saranno esaminate dal pubblico ministero il quale potrà individuare le comunicazioni rilevanti per le indagini.
La nuova disciplina, a modifica di quanto sopra, stabilisce che dovrà essere l’ufficiale di polizia giudiziaria a selezionare le comunicazioni rilevanti per le indagini con divieto di trascrivere, anche in modo sommario, le comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle parimenti non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicati, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (art. 268,2 bis).
La nuova normativa quindi, attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria quello che, secondo il codice vigente, è un potere del pubblico ministero e cioè quello di individuare e non trascrivere quelle conversazioni che siano da ritenersi irrilevanti ; il che finirebbe con il sottrarre al pubblico ministero la valutazione sulla rilevanza o meno di determinate conversazioni delle quali nemmeno avrebbe conoscenza. Tuttavia per ovviare a tale situazione che priverebbe il P.M. del potere di valutare la rilevanza di determinate conversazioni, è previsto che gli ufficiali di polizia giudiziaria devono provvedere a trasmettere al pubblico ministero “annotazioni” contenenti una sintesi delle conversazioni da essi non ritenute rilevanti e la cui trascrizione sia stata omessa. (art.267 bis).
Ciò non soltanto consente al Pubblico Ministero di venire a conoscenza di quelle conversazioni che, scartate dalla polizia giudiziaria, egli invece ritenga rilevanti per le indagini, ma consente anche ai difensori dell’indagato, che hanno diritto di conoscere le predette annotazioni, di individuare, tra le conversazioni ritenute irrilevanti dalla polizia giudiziaria, quelle che invece, a loro giudizio, sono utili e rilevanti per i propri assistiti.
Il Ministero tuttavia ha ridimensionato la portata di tale norma sostenendo nella relazione illustrativa che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che non sussiste per gli ufficiali di polizia giudiziaria un obbligo tassativo di informare mediante apposite annotazione il pubblico ministero di tutte le conversazioni da essi ritenute irrilevanti e quindi non riportate nei verbali (brogliacci) ma vada interpretata nel senso che le “annotazioni” dovranno essere redatte soltanto nel caso in cui abbiano il dubbio sulla rilevanza o meno di determinate conversazioni.
In tal modo però si attribuisce ancora una volta alla polizia giudiziaria il potere di stabilire autonomamente la rilevanza o meno di determinate conversazioni stabilendo quali tra quelle da essi ritenute irrilevanti debbano essere sottoposte alla valutazione del pubblico ministero che verrebbe in tal modo privato del potere, come è stato osservato, “di operare una autonoma valutazione di tutte le risultanze processuali acquisite, nessuna esclusa, ivi comprese quelle a favore della persona sottoposta ad indagini, obbligo quest’ultimo imposto espressamente dall’art. 358 del c.p.p. solo a carico del pubblico ministero e non anche a carico delle forze di polizia”. Stabilisce infatti detto articolo che “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art.326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”.
Considerato che la nuova normativa entrerà in vigore il 25 luglio prossimo è opportuno che vengano introdotte delle modifiche che restituiscano in maniera chiara e non ambigua, al pubblico Ministero, il potere di valutare la rilevanza delle conversazioni intercettata restituendo allo stesso pieni poteri di indagine e di acquisizione delle prove, data l’importanza che tali poteri potranno avere in un periodo in cui sempre più aggressiva si manifesta la criminalità mafiosa e terroristica.
Fonte Sicilia Informazioni
Il Circolaccio