Nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis se non indica il dettaglio dei crediti: Equitalia non può attestare con fede privilegiata di aver allegato al pignoramento l’elenco delle cartelle.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale di una particolare procedura di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, ordinando direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito (pignoramento art. 72-bis Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).
L’atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione spesso si limita ad intimare genericamente il pagamento di una somma complessiva per“tributi/entrate” senza specificare a che titolo siano dovuti tali importi: non è infatti indicato se si tratta di imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative ecc.