Suggeriscono al cliente di avvalersi della facoltà di non rispondere: pm ordina perquisizione degli avvocati
Il Diritto in Italia sempre più “condizionato” dalle Procure
I Pubblici Ministeri che hanno in Italia ormai un potere enorme ordinano tutto ma non pagano mai per eventuali errori
Adesso anche la perquisizione presso studi legali
La” facoltà di non rispondere è stabilita dalla Legge” e non può motivare atteggiamenti vessatori. E’ una facoltà che consente all’indagato insieme al legale di fiducia di avere il tempo per leggere meglio le accuse scritte dai Pm che da anni scrivono sul caso, per poter avere più possibilità di capire e motivare le risposte alle accuse scritte dalle ipotesi investigative. Un diritto , non una furberia
La politica italiana sempre più debole e che ha usato le toghe per eliminare gli avversari responsabile di questi atteggiamenti da parte della magistratura inquirente
Indagati per aver suggerito al proprio assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’incredibile storia ha come protagonisti due avvocati di Udine, che il 23 giugno hanno visto perquisire i propri studi e le abitazioni perché accusati di infedele patrocinio. Secondo il pm che ha ottenuto la perquisizione e il sequestro, uno dei due avvocati avrebbe violato la legge suggerendo ad una cliente, accusata di favoreggiamento, di rimanere in silenzio durante un interrogatorio. Un’accusa, secon- do il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine, «strana e incongrua», dato che quel suggerimento è un diritto previsto dal nostro ordinamento. Ma non solo: l’indagata avrebbe commesso il reato di favoreggiamento a vantaggio del marito, quando il codice penale prevede il vincolo matrimoniale «quale causa di non punibilità». L’altro legale, invece, difensore del marito, è stato tirato in ballo per un altro strano reato: la sua colpa è quella di essersi scambiato informazioni con il collega, comportamento, evidenzia il Coa, previsto dal codice deontologico. Ma ad indignare è stata anche la rilevanza data sulla stampa alla notizia, che sebbene non riportasse i nomi dei due avvocati ha provocato «pregiudizio e nocumento dell’intera categoria professionale». Rilievo che, invece, non è stato dato alla decisione del Riesame, che il 13 luglio ha annullato il provvedimento restituendo il materiale sequestrato, «non essendo ravvisabile il fumus del reato di patrocinio infedele». La linea difensiva seguita non può essere censurata, dice il Tribunale, in quanto «diritto espressamente riconosciuto». Un atto di prepotenza, dunque, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i due avvocati. La vicenda, per il Coa, rappresenta «un concreto pregiudizio all’indipendenza del difensore» e al principio «dell’inviolabilità del diritto alla difesa». Un’interferenza nel rapporto tra difensore e difeso, motivata, forse, dal fatto che la linea della difesa non era evidentemente «suscettibile di condurre all’acquisizione di elementi di prova a sostegno della tesi accusatoria», denuncia il Coa. Che vede nell’atteggiamento della Procura una forma di condizionamento degli avvocati che, non volendo essere incriminati, cambierebbero strategia. Ma il Coa alza la voce: «non fatevi intimorire».
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