Leggendo alcuni stralci dell’articolato dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala , lo scorso mese di settembre e che ha sancito in primo grado, l’incandidabilità dell’ex sindaco, Felice Errante e di alcuni ex consiglieri , maturano diverse perplessità.
I giudici hanno deciso in base alle richieste dell’avvocatura. Perchè mancavano diversi amministratori comunali?
Cosa dice la legge sullo scioglimento degli enti?
Se è vero, come è vero che la legge è uguale per tutti e che la stessa legge dice che :” non è necessario avere condanne di amministratori, per ottenere lo scioglimento di un comune”, nella sentenza di Marsala sono gli stessi giudici ad evidenziare qualche perplessità
La prima è relativa alle richieste dell ‘avvocatura dello Stato
Perchè la richiesta della misura coercitiva dell’incandibilità scatta solo per alcuni amministratori e consiglieri anche di passate amministrazioni e per altri no? Come è possibile ,stante i contenuti della relazione prefettizia che un comune definito nella sentenza :” carente di azione di governo del territorio, sotto il
profilo urbanistico, edilizio e produttivo, è intrinsecamente rappresentativo di una
amministrazione locale timida, debole, oggettivamente (anche se forse non
consapevolmente) gregaria e collusiva con il sistema mafioso di condizionamento dello
sviluppo sociale ed economico del territorio” , che diversi assessori di Errante , non menzionati nel provvedimento, non abbiano avuto nessuna responsabilità oggettiva?
Anche su questo punto, i giudici di Marsala sono chiari e cercano di aiutare noi poveri ignoranti :”Per altro verso, come ritenuto da autorevole e recente giurisprudenza di merito
(cfr. Tribunale Napoli 18/26.7.2017), non assume rilevanza il fatto che le disfunzioni
dell’apparato burocratico amministrativo siano pregresse, essendo sufficiente che l’amministrazione in carica nulla abbia fatto in concreto per rimuovere l’inefficienza, con la conseguenza che anche un
comportamento meramente omissivo, o comunque di tolleranza, o di dissociazione meramente nominale o dichiarata, ma non effettivamente posta in essere, costituisce in effetti la perpetuazione della situazione di disfunzione e di illegalità preesistente, che sul piano della tutela è oggetto di disvalore quanto la condotta commissiva che l’ha originata”.
Quindi, secondo la sentenza, le richieste di incandidabilità dovevano essere anche altre.
Infatti, nella stessa sentenza, il Giudice afferma:” Deve qui evidenziarsi che, rispetto alla citata relazione prefettizia, il Ministero, onerato di comunicare il decreto di fissazione dell’udienza “agli amministratori interessati indicati nella predetta richiesta di scioglimento”, ha eseguito le notifiche nei confronti di una platea di soggetti parzialmente diversa da quella indicata nella richiamata relazione; nessuna vocatio in ius è stata infatti posta in essere nei confronti degli assessori Lombardo
Francesco, Stuppia Salvatore, Chiofalo Vincenzo, Li Causi Nicola e Seidita Salvatore, né
dei consiglieri Lo Piano Rametta Giampiero e Giurintano Nicola; al contrario risultano
evocati in giudizio due soggetti, Fazzino Vito Salvatore (assessore dal 28.5.2012 al17.7.2014) e Rizzo Giuseppe (prima consigliere comunale e poi assessore dal 11.2.2015
all’11.8.2016), non già specificamente individuati nella predetta relazione, ma menzionati soltanto in quella della commissione di indagine”.
E tutti gli altri?
Se il Diritto giurisprudenziale si applica a tutti in egual misura e senza colore politico, va da se che, stante ciò che il giudice riporta come letteratura del diritto in merito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, qualche dubbio rimane.
E il caso di ricordare la prima Giunta Errante con le deleghe assegnate (giugno 2012)
Felice Errante – (Sindaco) Tiene per se le seguenti deleghe: Staff del Sindaco, Affari generali e Programmazione Risorse Umane.
Paolo Calcara – (Alleanza per l’Italia) Politiche agricole, Polizia Municipale (gestione alloggi popolari, Protezione Civile), Applicazione P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), sviluppo delle Borgate di Marinella e Triscina di Selinunte.
Marco Campagna – (Partito Democratico) Tutela Ambientale,Cimitero, Igiene,Canile Municipale, Pianificazione del territorio, Sportello Europa, Servizi Tecnici, Attività Sportive.
Francesca Catania – (Città Nuova) Servizi Sociali, Immigrazione ed integrazione, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica manutenzione ordinaria e straordinaria, Sevizi Demografici.
Vito Fazzino – (UDC) Programmazione finanziaria e gestione del Patrimonio Comunale, Realizzazione Opere Pubbliche ed infrastrutture.
Francesco Lombardo – (UDC) Sviluppo dell’economia e servizi alle imprese (gestione Area P.I.P e marketing territoriale, sportello unico per le attività produttive, Innovazione tecnologica S.I.T.R.), edilizia privata e pericolante, parchi comunali, verde pubblico.
Angela Giacalone – (Tecnico) Turismo, Cultura, Spettacoli e grandi eventi, Pari Opportunità, Comunicazione ed Innovazione.
Questa giunta rimarrà attiva per alcuni componenti, fino al febbraio 2015 , tranne l’assessore Catania e Giacalone che si dimetteranno nel febbraio 2014
Paolo Calcara continuerà anche dopo il 2015
Quando poi, Errante rompe con il PD e cambia alleanze , nomina nel febbraio 2015 i nuovi assessori tra cui , l’avvocato Filippo Inzirillo, Salvatore Seidita, Totò Stuppia e Peppe Rizzo, destituendo il vice sindaco Campagna e la componente assessoriale vicina a Gianni Pompeo.
Lorenzo Cimarosa, viene arrestato nel dicembre del 2013. La sua attività crimnale riconosciuta con la condanna di Palermo si ferma con il suo arresto. insieme a lui vengono arrestati anche suo cognato Giovanni Filardo con la moglie e le figlie.
La ricostruzione cronologica dei fatti e non delle chiacchere, risulta quanto mai importante, se l’obiettivo rimane quello di fare veramente giustizia e non di far pagare il conto solo ai soliti .
Qualche dubbio, in questi passaggi della sentenza rimane. Ci sarà un appello che valuterà.
Il dubbio di noi poveri cittadini ignoranti rimane legato a diverse procedure
Noi cittadini vogliamo la vera verità e non quella politica. E’ possibile che vengano colpiti, dai provvedimenti pesanti come l’incandidabilità, nella stessa amministrazione che ha condiviso decine di atti amministrativi e per anni, solo alcuni componenti e altri no?
Allora viene meno l’enunciato (cfr. Tribunale Napoli 18/26.7.2017), “non assume rilevanza il fatto che le disfunzioni
dell’apparato burocratico amministrativo siano pregresse, essendo sufficiente che l’amministrazione in carica nulla abbia fatto in concreto per rimuovere l’inefficienza, con la conseguenza che anche un
comportamento meramente omissivo, o comunque di tolleranza, o di dissociazione meramente nominale o dichiarata,
Per il momento, a voi la risposta o se preferite la vostra opinione
continua
Il circolaccio
Jacopone da Todi
Cecco Angiolieri
Farinata Degli Uberti
Stralci della sentenza
Ministero dell’Interno, è stato
dunque disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale per la durata di diciotto mesi,
ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., a motivo dell’emersione di “forme di ingerenza della
criminalità organizzata, che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti,
compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale”, con grave nocumento
per “gli interessi della collettività” e per la “credibilità dell’istituzione locale”.
In definitiva, per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa dalla
giurisprudenza ordinaria , non è sufficiente un mero quadro indiziario fondato su
“semplici elementi”, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o
l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento
delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa; infatti, “Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono
caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato
accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la
misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si connota per l’idoneità all’effetto di
compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale. La definizione di questi precisi
parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della l. n. 9 del 2009 non ha voluto elidere
quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della
necessità di commisurare l’intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i
più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare
espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (v., ex
plurimis, C.d.S. n. 126 del 2013, Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792; Cons. St., sez.
III, 20 gennaio 2016, n. 197).
Posti tali principi di diritto, va, ancora una volta, rilevato che il vaglio
Per altro verso, come ritenuto da autorevole e recente giurisprudenza di merito
(cfr. Tribunale Napoli 18/26.7.2017), “non assume rilevanza il fatto che le disfunzioni
dell’apparato burocratico amministrativo siano pregresse, essendo sufficiente che l’amministrazione in
carica nulla abbia fatto in concreto per rimuovere l’inefficienza, con la conseguenza che anche un
comportamento meramente omissivo, o comunque di tolleranza, o di dissociazione meramente nominale o
dichiarata, ma non effettivamente posta in essere, costituisce in effetti la perpetuazione della situazione di
disfunzione e di illegalità preesistente, che sul piano della tutela è oggetto di disvalore quanto la condotta
commissiva che l’ha originata. Anzi, a fronte di una situazione pacificamente riconosciuta come di
illegittimità, è necessario che ne sia disposta in tempi ragionevoli l’effettiva e sostanziale eliminazione. È
dunque irrilevante la produzione, anche intensa e reiterata, di atti amministrativi contenenti
dichiarazioni di intenti, direttive, disposizioni, programmi o atti di indirizzo latamente intesi, quando,
in un lungo lasso di tempo, superiore a quello ragionevolmente necessario secondo diligenza e buona fede
all’elaborazione di una matura e consapevole maturità decisionale amministrativa, a tali atti non
facciano seguito l’effettiva rimozione delle cause, degli effetti e delle conseguenze dell’azione illegittima che
si è inteso dichiarare”.
In quest’ottica, la carente azione di governo del territorio, sotto il
profilo urbanistico, edilizio e produttivo, è intrinsecamente rappresentativa di una
amministrazione locale timida, debole, oggettivamente (anche se forse non
consapevolmente) gregaria e collusiva con il sistema mafioso di condizionamento dello
sviluppo sociale ed economico del territorio
Ciò posto sul piano dell’ambito oggettivo dell’accertamento demandato a questo
Tribunale, si impone ora verificare altresì quale sia la portata soggettiva della delibazione
richiesta, la cui delimitazione, come detto, non può che essere rimessa alla
individuazione compiuta dalla proposta del Ministero anche mediante richiamo, per
relationem, alla relazione prefettizia alla stessa allegata.
Deve qui evidenziarsi che, rispetto alla citata relazione prefettizia, il Ministero,
onerato di comunicare il decreto di fissazione dell’udienza “agli amministratori interessati
indicati nella predetta richiesta di scioglimento”, ha eseguito le notifiche nei confronti di una
platea di soggetti parzialmente diversa da quella indicata nella richiamata relazione;
nessuna vocatio in ius è stata infatti posta in essere nei confronti degli assessori Lombardo
Francesco, Stuppia Salvatore, Chiofalo Vincenzo, Li Causi Nicola e Seidita Salvatore, né
dei consiglieri Lo Piano Rametta Giampiero e Giurintano Nicola; al contrario risultano
evocati in giudizio due soggetti, Fazzino Vito Salvatore (assessore dal 28.5.2012 al
17.7.2014) e Rizzo Giuseppe (prima consigliere comunale e poi assessore dal 11.2.2015
all’11.8.2016), non già specificamente individuati nella predetta relazione, ma menzionati
soltanto in quella della commissione di indagine.
Deve dunque ritenersi che, mentre per i soggetti non indicati nella relazione
prefettizia, ma ugualmente evocati in giudizio, appaia doveroso l’esame delle relative
posizioni, in virtù del richiamo implicito a tutti i contenuti della relazione della
Commissione di indagine, diversamente, il contegno processuale del Ministero, di
escludere dal contraddittorio alcuni di tali soggetti abbia implicitamente palesato la
volontà di circoscrivere soltanto a quelli cui sono stati notificati gli atti introduttivi del
giudizio, ed elencati anche nella memoria di costituzione dell’Avvocatura di Stato, la
richiesta di incandidabilità
Segue