Il Riesame conferma l’incompetenza territoriale del tribunale trapanese per tutti i 27 indagati che hanno diverse accuse a loro carico. Ogni posizione è stata esitata con lo stesso criterio dal Riesame. L’inchiesta, in ogni caso, in attesa di verdetti e pareri giuridici continua
Dopo Cascio, Errante , Perricone , i tre poliziotti anche Lo Sciuto,
considerato l’ideologo della consorteria è stato rimesso in libertà.Adesso inizia una battaglia giuridica sulla competenza territoriale. Molto probabile che sarà la Cassazione ha determinare la vicenda posta dal Riesame. I reati ipotizzati , come detto nell’indagine, sono diversi e presumibilmente commessi in varie parti della Sicilia Occidentale e tra Palermo , Roma, Trapani, Marsala e Castelvetrano.
Di seguito l’articolo di Riccardo Lo Verso di Live sicilia che prova a fare chiarezza sulla vicenda
PALERMO – Cambia la composizione del collegio del Riesame, ma la decisione resta la stessa. Anche per Giovanni Lo Sciuto viene dichiarata l’incompetenza territoriale. Non doveva essere il giudice di Trapani, ma quello di Palermo ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare. Da qui la scarcerazione dell’ex deputato regionale, difeso dagli avvocati Francesco Bertorotta e Franco Messina. Ed è il colpo definitivo, visto che Lo Sciuto, secondo l’accusa, era l’ideatore della loggia segreta che nel Trapanese condizionava la vita la vita amministrativa e politica di Comuni ed enti pubblici.
Condizionata, ad esempio, era stata la nomina degli assessori al Comune di Castelvetrano, quando era sindaco Felice Errante. Anche Errante è stato scarcerato per il principio dell’incompetenza dal Riesame di Palermo (Lorenzo Jannelli – presidente- Stefania Brambille e Valeria Amenta). Libero pure per il candidato a questa tornata elettorale, poi ritiratosi dopo gli arresti, Luciano Perricone.
L’inchiesta “Artemisia” il 21 marzo scorso aveva portato all’arresto di ventisei persone, svelando l’esistenza di una “super loggia” nel Trapanese. Lo Sciuto sapeva di essere finito nei guai. Era stato avvertito, secondo la ricostruzione dei pm di Trapani, dall’ex onorevole Francesco Cascio nel corso di un incontro all’Ars. Cascio, indagato per favoreggiamento, è il primo ad essere stato scarcerato. Nella sua ordinanza di qualche giorno fa, e in quella del presidente dell’ente di Formazione Anfe Paolo Genco, erano spuntate le parole “incompetenza territoriale”.
Le cause che hanno portato alla scarcerazione di massa risiedono nel luogo in cui sarebbe stato commesso il reato più grave dell’intera inchiesta. Lo Sciuto è indagato per peculato: avrebbe stipulato un falso contratto di portaborse con Maria Luisa Mortillaro, moglie di un suo grande elettore, Giuseppe Angileri. “Reato commesso in Palermo e Marsala”, c’è scritto nell’ordinanza del gip. Dunque il giudice competente non sarebbe quello di Trapani.
Una lettura contestata dai pm trapanesi che lunedì scorso hanno presentato una memoria che prova a “puntellare” l’inchiesta: per i magistrati “non è noto il luogo ove il reato di peculato contestato è stato commesso”. È un errore consideralo come commesso a Palermo soltanto perché è la città che ospita il parlamento siciliano. Il reato non sarebbe stato consumato nel luogo dove è stato sottoscritto il contratto, ma dove Lo Sciuto avrebbe utilizzato il denaro per fini diversi da quelli per cui era stato erogato dalla Regione. Ma il Riesame con Lo Sciuto ed errante ha proseguito l’orientamento che aveva portato alle prime scarcerazioni. E così, liberi tutti.
L’ordinanza del Riesame sull’incompetenza non è vincolante, nel senso che la Procura della Repubblica, a cui il Tribunale ha inviato gli atti, potrebbe insistere sul radicamento a Trapani senza trasferirlo a Palermo. A quel punto i difensori degli indagati potrebbero chiedere l’intervento della Procura generale di Palermo, cui fa capo l’intero distretto giudiziario. Di sicuro l’inchiesta e l’eventuale processo proseguiranno con gli indagati a piede libero.
Cosa dice la Giurisprudenza
Un errore sulla competenza potrebbe compromettere l’eventuale processo
Le decisioni relative all’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza
A) Nel procedimento di primo grado
a) Durante la fase delle indagini preliminari, il giudice chiamato a intervenire nel corso di essa, se riconosce di essere incompetente per una qualsiasi causa, pronuncia ordinanza dichiarativa dell’incompetenza disponendo che gli atti vengano restituiti al pm ( art. 22 comma I cpp) → efficacia rebus sic statibus: l’ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto → l’ordinanza non impedisce una nuova valutazione della competenza ove venga chiesto un successivo intervento del giudice, così come non impedisce che il pm prosegua nelle investigazioni.
b) In sede di udienza preliminare, l’incompetenza, quale che ne sia la causa, viene dichiarata con sentenza dal giudice, il quale ordina al contempo la trasmissione degli atti al pm presso il giudice competente che viene designato dalla sentenza stessa ( art. 22 comma III cpp).
c) Se l’incompetenza, quale ne sia la causa, emerge nel dibattimento, il giudice, ove ritenga competente un giudice diverso, emette sentenza dichiarativa della propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice ritenuto competente (art. 23 comma I cpp). Essendo stata l’azione penale esercitata in violazione dei criteri per la ripartizione della competenza, il processo viene instaurato ab initio, con una nuova vocatio in judicium che compete al pm. Rimangono fermi i limiti di tempo imposti per la rilevazione o l’eccezione dei vari tipi di incompetenza e la cui inosservanza determina la definitiva attribuzione del processo al giudice incompetente (quindi salvo il caso di incompetenza per difetto).
B) Nel processo d’appello ( art. 24 cpp), il giudice il quale accerti che in primo grado si è verificata un’ipotesi di incompetenza per difetto, emette, sia su impugnazione di una delle parti sia d’ufficio, sentenza di annullamento della decisione adottata da quell’organo e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice di primo grado competente. Se invece l’incompetenza per materia sia stata determinata dall’avere il giudice di primo grado trattato un processo spettante a un giudice di competenza inferiore, il giudice dell’appello pronuncia nel merito e in secondo grado.
Per quanto concerne l’incompetenza per territorio e quella derivante da connessione, il giudice d’appello, ravvisatane l’esistenza, emanerà sentenza di annullamento e trasmetterà gli atti al pm presso il giudice competente soltanto se nel giudizio di primo grado siano stati rispettati i termini ( art. 21 commi II e III cpp) per dedurre l’incompetenza e se la relativa eccezione, rigettata dal giudice di primo grado, sia stata riproposta tra i motivi dell’impugnazione; diversamente giudicherà nel merito come giudice di secondo grado.
Presupposto essenziale perché il giudice dell’appello possa, in qualsiasi caso, conoscere del merito della causa è che la decisione di primo grado sia appellabile.
C) In sede di giudizio per cassazione può venire in considerazione per la prima volta solo l’incompetenza determinatasi allorché il giudice di competenza inferiore abbia conosciuto di un reato riservato al giudice di competenza superiore. Le altre ipotesi di incompetenza (per territorio e per connessione) non possono trovare ingresso in tale giudizio a meno che, dedotte inutilmente entro quei limiti di tempo e riproposte altrettanto inutilmente nel processo di appello, non vengano indicate anche come motivi di ricorso per cassazione. Se la Corte di cassazione riconosce l’incompetenza annulla la sentenza sottoposta al suo esame, rinviando gli atti al giudice che essa riterrà competente, e “la decisione è vincolante nel corso del processo” ( art. 25 cpp). Tale effetto viene meno nel caso in cui dopo la sentenza della Cassazione risultino elementi nuovi idonei a dar luogo ad una diversa definizione giuridica del fatto-reato che sposti la cognitio causae a un giudice di competenza superiore.