Perché è necessario che il 2020 sia l’anno che scioglie i nodi della magistratura
È tempo di affrontare l’intreccio tra le dinamiche correntizie in seno all’Associazione Nazionale Magistrati e la composizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura
Il 2019 è stato amaro per la magistratura italiana, investita dalla constatazione di una seria patologia nel sistema di selezione dei capi degli uffici e, più in generale, di una pericolosa degenerazione del sistema di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura.
L’indagine dell’autorità giudiziaria di Perugia nel “caso Palamara” ha disvelato, con le parole del Presidente Mattarella, «un quadro sconcertante e inaccettabile». È emersa l’esistenza di meccanismi a dir poco opachi nelle nomine a incarichi direttivi, ove l’appartenenza a una corrente giudiziaria o i desiderata politici facevano premio sulla competenza. E ha condotto al pensionamento anticipato del procuratore generale della Corte di cassazione e alle dimissioni di cinque consiglieri togati del Csm, alcuni dei quali sebbene non fossero indagati. Si è trattato di un vero e proprio sommovimento tellurico, che ha posto seriamente a rischio la tenuta dell’organo, rimasto in piedi grazie all’argine responsabilmente eretto dal Capo dello Stato.
Un sommovimento che ha anche inciso in profondità sull’equilibrio su cui, sino a quel momento, si era retto l’assetto della magistratura, con la crisi delle correnti maggiormente coinvolte nell’inchiesta, Magistratura Indipendente e Unità per la Costituzione, e la “presa del potere” di Area- Democrazia per la Giustizia, la corrente più orientata a sinistra, e Autonomia e Indipendenza, guidata da Piercamillo Davigo, sorta di recente dopo una scissione da Magistratura Indipendente.
In poche parole, il trojan che ha squarciato il velo sulle notturne frequentazioni di membri del Csm con politici e dirigenti di alcune correnti della magistratura e le fluviali rivelazioni degli atti di indagine emerse sui media hanno per ora determinato solo un cambio di maggioranze nel Csm, ad onta delle migliori intenzioni dichiarate da tutti i protagonisti con toni stentorei ed ottimistici.
Lo stesso esito dell’elezioni suppletive, che ha visto penalizzati i candidati più lontani dalla vita delle correnti, costituisce la riprova che nulla di fatto è cambiato.
Ora, nel 2020, sembra giunto il tempo di affrontare l’intreccio tra le dinamiche correntizie in seno all’Associazione Nazionale Magistrati e la composizione e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura.
Il disegno tratteggiato dall’Assemblea Costituente per garantire l’autonomia della magistratura dagli altri poteri fu originale e raffinato: fu creato un Csm formato in prevalenza da magistrati ordinari eletti dai loro colleghi ma con la presenza di membri di diritto o di nomina parlamentare (tra cui individuare il vicepresidente), proprio per superare i rischi di corporativismo. Del resto, la stessa Costituente era consapevole che non stava dando vita a un organo meramente amministrativo ma a un soggetto dotato, con le parole di Paolo Barile, di una “politicità intrinseca”.
In questa logica, è coerente con il progetto costituzionale un Csm espressione del pluralismo culturale presente nella società e nella stessa magistratura e in più di un momento le correnti hanno svolto una importante funzione di tutela dell’indipendenza della magistratura nel rapporto tra società, giustizia e politica.
I nostri Padri fondatori non avrebbero invece certo apprezzato un organo corporativo, pervaso dall’influenza di correnti attente soprattutto a logiche distributive, come il Csm sembra oggi, a seguito di un lungo e complesso processo involutivo.
I nostri Padri fondatori non avrebbero apprezzato un organo corporativo, pervaso dall’influenza di correnti attente soprattutto a logiche distributive, come il Csm sembra oggi
Due esempi poco noti aiutano a comprendere il livello di autoreferenzialità in cui oggi si muove tale organo, ben al di là della nozione costituzionale di autonomia.
La legge 12 aprile 1990 n. 74 introduceva all’art. 2 comma 3, la regola secondo cui i dirigenti di segreteria del Csm fossero nominati a seguito di concorso pubblico cui potevano partecipare i possessori del titolo di laurea in giurisprudenza. Non solo tale norma non ha mai avuto attuazione ma è stata nel 2012 dichiarata dallo stesso Csm implicitamente abrogata … dalla voluta omissione proprio da parte dell’organo cui si riferiva. Ne deriva a che ancor oggi tali dirigenti sono magistrati, spesso selezionati in base al solo principio di appartenenza e che dunque confezionano pareri ed atti non sempre al riparo delle esigenze della corrente che li ha designati.
Significativo è anche quanto accaduto in seno al Plenum del Csm il 6 novembre scorso, in relazione all’applicazione delle regole introdotte nel 2007 sul passaggio di un magistrato dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. La normativa prevede l’istituzione di un corso di qualificazione professionale organizzato presso la Scuola della Magistratura, cui sarebbero stati destinati tutti i magistrati intenzionati a tramutare la loro funzione. La questione della mancata applicazione di tale norma, posta da un membro laico del Consiglio, ha prodotto una levata di scudi da parte di molti membri “togati”, a difesa di una prassi volta a salvaguardare il diritto del singolo magistrato di spostarsi da una funzione all’altra.
In entrambi i casi sembra emergere una tendenza del Csm a esercitare le proprie prerogative non sempre in aderenza ai limiti che la legge stessa impone e, dunque, un rischio di una degenerazione della funzione verso un autoreferenziale esercizio del potere.
Ma come si è giunti a tale questo «quadro sconcertante e inaccettabile»? E che fare per frenare almeno le patologie più evidenti?
Le ragioni di questo progressivo degrado dell’organo costituzionale sono molte: prime fra tutte, l’affievolimento dei legami culturali e ideologici all’interno delle correnti e il ruolo sempre più invadente dell’Anm.
La leva che si è invocata per superare questa situazione è stata ancora una volta la riforma del sistema di nomina della componente togata, già modificato ben sette volte in età repubblicana. Significativa la proposta del ministro Bonafede di introdurre il sistema del sorteggio, non solo incostituzionale ma anche poco originale solo se si pensa che una simile proposta fu avanzata dall’On. Almirante nel 1970. La proposta è stata abbandonata dopo che il ministro ha incassato una sorta di consenso dell’Anm, nel corso del recente Congresso di Genova, alla abrogazione dell’istituto della prescrizione, riforma anch’essa di assai dubbia costituzionalità.
Certo, il tema di un diverso sistema elettorale appare urgente e alcune ipotesi sembrano andare in una direzione condivisibile: ad esempio, con collegi di piccole dimensioni o con sistemi che consentono di esprimere preferenze a candidati di liste diverse, il prestigio dei candidati potrebbe prevalere sulla mera appartenenza correntizia.
Resta che la storia italiana ci ha insegnato che l’utilizzo della leva elettorale difficilmente sarà in grado di scardinare il potere delle correnti.
Ben più accidentata ci pare la via di una riforma costituzionale, con il pericolo che l’equilibrio trovato dai Padri costituenti possa essere sacrificato, con danno della tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
Sarebbe, invece, auspicabile l’esercizio di un forte self restraint da parte della magistratura, almeno nel tentativo di tornare a dar voce alla nobile radice culturale che nel passato l’ha caratterizzata, incarnando i valori della Costituzione e facendola essere custode delle garanzie dei cittadini.
Nulla di più lontano dalla deriva autoreferenziale, chiusa ed asfittica, che oggi purtroppo si vede sempre più spesso rappresentata
Fonte: Il Sole 24 Ore