La riforma della prescrizione apre un dibattito opportuno sul sistema penale
Il sistema penale va riformato nel suo complesso e anche la prescrizione va rivista a condizione che, il processo penale ,non duri molti anni.
Prescrizione, Fi e renziani insorgono all’unisono contro il blocco: “Non serve, tutelare ragionevole durata dei processi”
L’istituto della prescrizione in ambito penale ha la semplicissima funzione di garantire che, per ogni cittadino, colpevole o meno, esiste un limite temporale oltre il quale non può essere processato, giudicato e punito. Il limite temporale, correttamente, varia in proporzione alla gravità del reato: tanto più è grave la conseguenza penale, tanto più sarà lungo il tempo in cui il processo può estendersi. Nel nostro ordinamento penale è bene ricordarsi che esistono anche reati imprescrittibili, pochi e gravissimi (cfr. art. 98 c.p. e in ambito di diritto penale internazionale). La prescrizione è un istituto voluto dai grandi pensatori del settecento che con la loro ideologia costruirono a un diritto penale di matrice democratica. Cesare Beccaria, grande studioso, autore “dei delitti e delle pene”, più circa tre secoli fa, riteneva che un paese democratico non potesse arrogarsi il diritto di giudicare e punire all’infinito i suoi cittadini, fossero anche colpevoli.
Il concetto della prescrizione si allarga anche ai reati commessi e non finiti in inchieste giudiziarie
Ad esempio, ci sono sindaci, assessori e burocrati che sulla prescrzione di certi reati, prima che le procure se ne accorgano , sanno di non rischiare più nulla. Infatti, per certi reati trascorsi 5 anni finiscono non puniti. Anche su questo delicato punto che politici e burocrati conoscono, dovrebbero modificare la legge. Se un sindaco ha commesso un reato nel 2011 e viene scoperto adesso, i Pm non aprono il fascicolo per prescrizione.
Il “vulnus” del nostro sistema penale non è nelle norme sulla prescrizione, ma nella scandalosa lentezza del sistema giudiziario e processuale italiano. È questo il vero cancro che uccide la nostra giustizia, e l’alto numero di dichiarazioni di prescrizione non è patologico ma è soltanto una conseguenza della cd. “mala giustizia”.
1) 6 anni in caso di delitto;
2) quattro anni in caso di contravvenzione;
3) 3 anni nel caso si tratti di reato attribuito alla cognizione del Giudice di Pace.termini di prescrizione raddoppiati
Per alcuni reati particolarmente gravi, il termine di prescrizione viene raddoppiato rispetto al termine che risulterebbe sulla base dell’applicazione delle regole comuni. Si tratta dei reati previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. Tra i menzionati reati sono ricompresi, senza apparente logica, figure delittuose colpose come quella di cui all’art. 589 cp, commi 2 e 3 (omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme relative alla circolazione stradale) e quella di cui all’art. 449 cp sanzionante i delitti colposi di danno, (tra i quali l’incendio colposo che finisce, per tale via, per avere un termine di prescrizione più lungo rispetto alal corrispondente fattispecie dolosa).
La rinuncia alla prescrizione del reato
L’art. 157 cp, con ciò consacrando un principio già affermato dalla Corte Costituzionale, prevede che la prescrizione possa essere oggetto di rinuncia al fine di conseguire una pronuncia di assoluzione nel merito. Ai fini della valida rinuncia alla prescrizione è, tuttavia, necessario che la stessa sia interamente decorsa.