
La vicenda che rappresentiamo in questo articolo pone l’attenzione su un argomento serissimo: Chi stabilisce se un’azienda è in odor di mafia? E su quali fatti tangibili?
Quando le informative si smentiscono tra loro
QUANDO SI GIOCA A “Futti cumpagnu” con il culo degli altri
Il problema oggi si pone, perchè come da recenti atti giudiziari e gogne mediatiche, basta una semplice collaborazione con una azienda e la tua vita potrebbe essere distrutta per essere considerato fiancheggiatore del boss Messina Denaro anche se, per cultura e per comportamento ne se distanti anni
Nella confusione che la stessa Prefettura o le forze dell’Ordine generano, puoi essere accusato del “reato dell’antimafia :”Ma tu sapevi, conoscevi” Quindi girala come vuoi rischi sempre di prenderla in quel posto
Leggete, se volete, questo appello, a firma di Giovanni Lentini, affermato avvocato di Castelvetrano e zio dell’attuale segretario comunale del Pd Monica Di Bella.
Lo stesso provvedimento che determina di resistere in giudizio avverso il ricorso al Cga prsentato dai legali di Clemente viene firmato anche dall’ex vice sindaco Marco Campagna
Il comune di Castelvetrano RICONOSCIUTA e l’opportunità del provvedimento;
Ad unanimità di voti, nei modi
Per i motivi di cui in narrativa:
1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO avverso appello pendente
Consiglio di Amministrativa Siciliana, promosso
Clemente Costruzioni s.r.l., rappresentata e d dall’Avv. Giovanni Lentini
avverso l’Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014, emessa nell’ambito
n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12/2/2014 contro:
interno Prefettura – U.G di e l’Assessorato delle Attìvità
Regione Sicilia
Le motivazioni dell’appello
Appello Cautelare ex art. 62 C.P.A.
Per la Clemente Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore
ed amministratore unico sig. Nicolò Clemente, con sede in Castelvetrano nella
via Errante Vecchia km l, C.F. O1590990816, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Lentini (C.F. LNTGNN55B IlC286P), del Foro di Marsala, che dichiara di
voler rIcevere gli avvIsI di segreteria all’ indirizzo e-mail:
lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, ed elettivamente domiciliata in Palermo
nella via Siracusa n. 30 presso lo studio dell’ Avv.to Rosalba Genna, giusto mandato in
calce al presente atto
AVVERSO
Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014 emessa, nell’ambito del
procedimento n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12 Febbraio 2014;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Trapani, in persona del Ministro protempore
e Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, in persona
del!’ Assessore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall ‘ Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo
Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore,
difeso dall’ Avv.to Francesco Vasi le, con domicilio eletto in Palermo
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, notificato in data Il Ottobre 2013, la Clemente Costruzioni s.r.l.
impugnava per l’ annullamento, con contestuale istanza di sospensione del!’ efficacia, il
provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Trapani n. prot. 11678/area 1/\ emesso il 9
Maggio 2013, e il decreto del D.G. dell’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive n. 1083/9, emesso il 29 Maggio 20013, deducendo diversi profili di
illegittimità degli atti.
In data 2 Gennaio 2014 veniva notificato il ricorso contenente i motivi aggiunti con
cui, a seguito delle difese svolte dalle controparti costituite, i procuratori in giudizio
della Clemente Costruzioni s.r.l. deducevano diversi e ulteriori profili di illegittimità
dei provvedimenti originariamente impugnati.
Nell’udienza di discussione – 12 Febbraio 2014 – per la sospenSlOne cautelare
dell’impugnato provvedimento, il Collegio, visti gli atti e le difese delle parti, emanava
l’appellata ordinanza con cui disattendeva le doglianze cautelari della Clemente
Costruzioni s.r.l..
MOTIVI DI APPELLO
1. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità del provvedimento
prefettizio
s’impugna l’ordinanza in epigrafe perché affetta da illogicità e, di conseguenza, da
ingiustizia.
Infatti, il giudice di prime cure, non ha ritenuto sussistente il fumus minimo per
accogliere l’istanza cautelare di sospensione, di contro ha ritenuto legittimo e valido il
provvedimento della Prefettura di Trapani con cui sono state ritenute, presenti e attuali,
a carico della Clemente Costruzioni s.r.l., le circostanze interdittive ex art. 91, comma
5, d.lgs. 159/201 l.
Il T.A.R. ha deciso,-scrive l’avvocato Lentini- per il respingimento dell ‘ istanza cautelare e l’insussistenza del fumus, quindi sull’assenza di pregiudizi in capo alla Clemente Costruzioni, sulla scorta degli atti pre-giudizio, ovvero le informative degli organi di pubblica sicurezza, su cui si basa il provvedimenti prefettizio.
Ma, la decisione del T.A.R. è palesemente errata-secondo Lentini- per i profili che appresso saranno esposti.
Gli atti dapprima richiamati sono, esclusivamente, gli atti di indagine compiuti dalle
forze di pubblica sicurezza nell’ ottica di prevenzione e repressione del fenomeno della
criminalità organizzata.
In sede giurisdizionale, com’è noto, non è ammessa la censura nel merito rispetto a
tali attività d’indagine, bensì è ammessa la critica del grado di inferenza probatoria in
essi contenuto, nonché del percorso logico-motivazionale compiuto dai Prefetto
nell’ emanazione provvedimento.
Infatti, la prima doglianza prende le mosse proprio dal percorso motivazionale alla
base del provvedimento prefettizio.
Quest’ultimo si basa su tre diverse informative: la pnma della Questura di
Castelvetrano, la seconda dei Carabinieri – Comando Provinciale di Trapani, la terza
della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Trapani.
Ebbene, secondo l’avvocato Lentini, in tutte e tre le informative, le censure attengono, univocamente, alla sottolineatura dei legami familiari del Clemente.
familiari rispettivamente deceduti nel 2000 e nel 2008.
Di contro, tali familiari non hanno mai avuto alcun ruolo, o
nelle atteso che l’impresa è
stata creata 2004, in ultimo, è importante
il Clemente Nicolò è della ed ha avuto
questi anni lavoro anche con le Amministrazioni pubbliche
Di poi, non si rilevano altre informazioni, che avrebbero giustificato il provvedimento
Infatti, nell’ informativa della DIA di Trapani, sono riportati isolati e
i quali sono, tra l’altro, risalenti nel tempo;i quali sono, tra l’altro, risalenti nel tempo; nelle informative dei Carabinieri e della Guardia di Finanza viene riportata la dicitura : “non sono emersi allo stato elementi che fanno ritenere condizionamenti o infiltrazioni mafiose
neanche il sintomatico sospetto dì alcuna infiltrazione o contingenza mafiosa infiltrazione con criminali.
L’avvocato Lentini ne fece motivo di ricorso in appello. La vicenda, visto che Clemente ha continuato a resistere, lavorando sempre, avrà dato ragione alla ditta. Era il 2014. I parenti di Clemente erano mafiosi da tempo, Però le informative del 2014 dicono altro. poi, nel 2018 cambia tutto. Secondo il ricorso dell’avvocato Lentini ,Nicolò Clemente non era infiltrato di mafia
Forse è opportuno mettersi d’accordo su chi è infiltrato dalla mafia e ne fa davvero gli interessi, prima di lanciare bombe inutili
Fonte Documenti del Comune di Castelvetrano
Il Circolaccio
Documenti ufficiali
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/5455/delibere-di-giunta_171_15_04_2014.pdf
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. )
‘i ~ del 15 APRI 2014
OGGETTO: Appello Cautelare ex art. 62 C.P.A proposto innanzi al
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana promosso
dalla Clemente Costruzioni s.r.l.. Costituzione in giudizio, nomina
difensore Avv. Francesco Vasile e domiciliazione Avv. Vito Scalisi.
L’,””” d”mi!,~u il1tDJ,\(I i! giorno q~ IMdI(l d” m,,, di Ai1 Jt- in Castelvetrano e nella Sala
i U
delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Aw. Felice Junior Errant nella sua qualità di
Siro ·ACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:
ERRANTE Felice Junior . – Sindaco
CALCARA Paolo . – Assessore
LOMBARDO Francesco . – Assessore
FAZZINO Vito . – Assessore
CASTELLANO Maria Rosa · – Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore · – Assessore
CENTONZE Antonino · – Assessore
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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
– il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa;
– il responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n.
30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.
VISTO l’appello Cautelare ex promosso dinanzi al
Amministrativa per la Regione notificato al Comune di
persona del Sindaco pro tempore 1’8/4/2014 (AlI. A) dalla Clemente Costruzioni
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Lentini avverso l’Ordinanza Sicilia
n. 148/2014, emessa nell’ambito del procedimento n. 2090/2013 Ric., il
12/2/2014 contro:
dell’Interno U. di Trapani e delle Attività
della Regione
– Comune di Castelvetrano;
– SIAR s.r.l.
la totale riforma impugnata.
VISTA la nota prot. n. 11/04/2014 (AlI. B), con la l’Ufficio Legale
dell’Ente rappresenta l’opportunità di difendere l’A.C. presso il
RITENUTA l’opportunità di ritualmente in giudizio, ragioni
del Comune di Castelvetrano;
CHE, per quanto si ritiene necessario nominare d di fiducia del
Comune l’avv. Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e
difendere questa imento di cui sopra, allo stesso ogni
facoltà di legge, ivi quella di eleggere domicilio in
VISTA la del 24/03/2014 (AlI. C), con la quale viene
nominato legale Comune di Castelvetrano costituzioni presso le
diverse sedi per l’anno Vito con studio a
Palermo, nella via V. Marco n. 41.
RILEVATO che occorre impegnare la somma di € 300,00 il dovuto al
suddetto legale domiciliatario, cui può farsi fronte con disponibilità allocate al codice
di bilancio 1 – 1 – 2 8 redigendo bilancio 201 ,
VISTO l’art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 267/000;
VISTO il regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione ai sensi dell’art. 3 del DL n. 174/2012;
RICONOSCIUTA e l’opportunità del provvedimento;
Ad unanimità di voti, nei modi
Per i motivi di cui in narrativa:
1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO avverso appello pendente
Consiglio di Amministrativa Siciliana, promosso
Clemente Costruzioni s.r.l., rappresentata e d dall’Avv. Giovanni Lentini
avverso l’Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014, emessa nell’ambito
n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12/2/2014 contro:
nterno Prefettura – U.G di e l’Assessorato delle Attìvità
Regione Sicilia;
Castelvetrano;
” Grazia/Comp4/delibere/del nomina CGA Palenno FRANCESCO con domicillazione scalisi cicero
– SIAR s.r.l.
per la totale riforma dell’ordinanza impugnata.
2) – NOMINARE, a tal uopo, Legale di questo Comune l’Avv. Francesco Vasile, per
rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra,
conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, compreso transigere, quietanzare,
abbandonare, accettare rinuncia eleggendo domicilio in Palermo, nella via V. Di
Marco n. 41, presso lo studio dell’Avv. Vito Scalisi.
3) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato
difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all ‘esercizio
dell’attività di difesa e rappresentanza dell’Ente
4) DARE ATTO che dall’assunzione della presente deliberazione sorge a carico del
bilancio dell’Ente un onere finanziario pari ad € 300,00, cui può farsi fronte con le
disponibilità allocate al codice di bilancio 1 – 1 – 2 – 8 del redigendo bilancio 2014, sul
quale si assume prenotazione di impegno di pari importo;
5) INCARICARE il Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione Aziendale
Staff Sindaco, di effettuare tutti gli atti necessari alla liquidazione della somma
suddetta. .
6) DARE ATTO che la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all’art. 163 c. 1 del D.
Lg.vo 267/00, in quanto trattasi di spesa non suscettibile al frazionamento.
Dichial’ars con Sepsra a ·/otazione unanime la presente
derberazioi e I [ . :d ~8ìl~’ d’=-l l’arL 12 \Io commadeJ..
la L. R. n. 44/91.
GraziaiComp4/delibere/del nomina CGA Pa lermo FRANCESCO con domi ciliazione scalisi cicero
r~\~\ VV. Giovanni Lentini
J ) ~ 0924\904173
r- ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIA
Appello Cautelare ex art. 62 C.P.A.
Per la Clemente Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore
ed amministratore unico sig. Nicolò Clemente, con sede in Castelvetrano nella
via Errante Vecchia km l, C.F. O1590990816, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Lentini (C.F. LNTGNN55B IlC286P), del Foro di Marsala, che dichiara di
voler rIcevere gli avvIsI di segreteria all’ indirizzo e-mail:
lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, ed elettivamente domiciliata in Palermo
nella via Siracusa n. 30 presso lo studio dell’ Avv.to Rosalba Genna, giusto mandato in
calce al presente atto
-Appe!lanteAVVERSO
Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014 emessa, nell’ambito del
procedimento n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12 Febbraio 2014;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Trapani, in persona del Ministro protempore
e Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia, in persona
del!’ Assessore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall ‘ Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n.
81, sono per legge domiciliati; -:-‘;–,-. —~., – l
.. (‘ ~ I –; ‘
Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro.:.tempore, rappresentato.: e ” ___o ”
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difeso dall’ Avv.to Francesco Vasi le, con domicilio eletto in Palermo, pre~so lo studio -, ‘ l,t..?:.”
dell’Avv.to Vito Scalisi via Vincenzo di Marco n.41;
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Avv. Giovanni Lentini
0924\904173
• SIAR s.r.l., non costituita in giudizio
Per la totale riforma del!’ ordinanza impugnata
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso, notificato in data Il Ottobre 2013, la Clemente Costruzioni s.r.l.
impugnava per l’ annullamento, con contestuale istanza di sospensione del!’ efficacia, il
provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Trapani n. prot. 11678/area 1/\ emesso il 9
Maggio 2013, e il decreto del D.G. dell’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive n. 1083/9, emesso il 29 Maggio 20013, deducendo diversi profili di
illegittimità degli atti.
In data 2 Gennaio 2014 veniva notificato il ricorso contenente i motivi aggiunti con
cui, a seguito delle difese svolte dalle controparti costituite, i procuratori in giudizio
della Clemente Costruzioni s.r.l. deducevano diversi e ulteriori profili di illegittimità
dei provvedimenti originariamente impugnati.
Nell’udienza di discussione – 12 Febbraio 2014 – per la sospenSlOne cautelare
dell’impugnato provvedimento, il Collegio, visti gli atti e le difese delle parti, emanava
l’appellata ordinanza con cui disattendeva le doglianze cautelari della Clemente
Costruzioni s.r.l..
Tutto ciò premesso, si spiegano i seguenti
MOTIVI DI APPELLO
1. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità del provvedimento
prefettizio
s’impugna l’ordinanza in epigrafe perché affetta da illogicità e, di conseguenza, da
ingiustizia.
Infatti, il giudice di prime cure, non ha ritenuto sussistente il fumus minimo per
2
A vv. Giovanni Lentini
0924 \904173
accogliere l’istanza cautelare di sospensione, di contro ha ritenuto legittimo e valido il
provvedimento della Prefettura di Trapani con cui sono state ritenute, presenti e attuali,
a carico della Clemente Costruzioni s.r.l., le circostanze interdittive ex art. 91, comma
5, d.lgs. 159/201 l.
Il T.A.R. ha deciso, per il respingimento dell ‘ istanza cautelare e l’insussistenza del
fumus, quindi sull’assenza di pregiudizi in capo alla Clemente Costruzioni, sulla scorta
degli atti pre-giudizio, ovvero le informative degli organi di pubblica sicurezza, su cui
si basa il provvedimenti prefettizio.
Ma, la decisione del T.A.R. è palesemente errata per i profili che appresso sararmo
esposti.
Gli atti dapprima richiamati sono, esclusivamente, gli atti di indagine compiuti dalle
forze di pubblica sicurezza nell’ ottica di prevenzione e repressione del fenomeno della
criminalità organizzata.
In sede giurisdizionale, com’è noto, non è ammessa la censura nel merito rispetto a
tali attività d’indagine, bensì è ammessa la critica del grado di inferenza probatoria in
essi contenuto, nonché del percorso logico-motivazionale compiuto dai Prefetto
nell’ emanazione provvedimento.