Il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la seguente ORDINANZA
nel procedimento iscritto nel R.G. al n. 2104/2024, avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Cosenza del 27/6/2024 con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa iscritto al n. 745/2024 R.G., proposto da: COMUNE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del reclamo, dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio CONTRO il CONSORZIO VALLE CRATI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione e deliberazione n. 22 del 29/7/2024 di conferimento incarico, dall’avv. Oreste Morcavallo. Il Consorzio di enti locali è dunque un ente pubblico strumentale di questi ultimi, al quale possono aderire anche altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ai sensi del menzionato art. 31, comma 1.
Tanto induce il Collegio a ritenere sussistente, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione che caratterizza la presente fase cautelare, il fumus di fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte reclamata. Ciò alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale il Consorzio fra Comuni è disciplinato dal diritto pubblico e non dal diritto privato e la sua attività si svolge attraverso atti amministrativi, compresa quella concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e l’esercizio di potestà pubblicistiche (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 890 del 10 giugno 2021), con la conseguenza che la posizione giuridica dei Comuni consorziati a fronte di delibere adottate dal consiglio di amministrazione come quella impugnata davanti a questo tribunale appare, allo stato, assumere i connotati dell’interesse legittimo e non del diritto soggettivo, col conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. da ultimo T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 13/2021). Il tribunale di Cosenza per la ritenuta sussistenza del fumus di fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio reclamato, impone il rigetto del reclamo, assorbita ogni valutazione in punto di periculum in mora. Per questi motivi rigetta il reclamo; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del Comune di Cosenza, quale reclamante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall’art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Continuiamo nella nostra battaglia di correttezza amministrativa, attività che ci contraddistingue per imparzialità e buon andamento nella pubblica amministrazione. Ringrazio l’Avv. Oreste Morcavallo per l’eccellente attività svolta. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .