{"id":9700,"date":"2018-10-09T19:57:41","date_gmt":"2018-10-09T18:57:41","guid":{"rendered":"http:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=9700"},"modified":"2018-10-09T19:57:41","modified_gmt":"2018-10-09T18:57:41","slug":"il-caso-niceta-e-la-questione-dei-beni-sequestrati-e-intestati-fittiziamenteuna-legge-che-ai-limiti-del-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=9700","title":{"rendered":"Il caso Niceta e la questione dei beni sequestrati e intestati fittiziamente:una legge che ai limiti del diritto"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"sc-paragraph\">\u00a0<strong>Troppi sono i casi di aziende sequestrate che finiscono nel tritacarne giudiziario e mediatico e poi restituite distrutte. Evitando di parlare ancora una volta del sistema Saguto che ha generato un processo ancora in corso, rimane evidente che la legge necessita di opportune modifiche. Una legge nuova\u00a0 che destini risorse alla formazione degli inquirenti sui temi economici che dal 1992 sono di molto cambiati. Anche il senso dell&#8217;applicazione dell.articolo dell&#8217;aggravante di avere agevolato gli interessi mafiosi. Cosa e come definire tale comportamento? Anche in questo caso, la legge non \u00e8 chiara lasciando spazio alle procure che definiscono ambiti spesso senza prove circostanziate ma con\u00a0 l&#8217;agire del sospetto. La legge consente al Pm di agire su risultanze investigative non sempre specifiche dal punto di vista economico ma basate pi\u00f9 su relazioni. Per cui, nel criterio investigativo\u00a0 attuale si applica la logica dell&#8217;insiemistica matematica e dell&#8217;algebra per cui\u00a0 se A + B \u00e8 uguale a C , C deve essere per forza parte di A e B. Questo non \u00e8 diritto, \u00e8 altro. Gli uomini\u00a0 e le loro azioni non sono numeri che si sommano per criterio matematico.\u00a0 I comportamenti vanno provati . Spesso, invece, i Pm e i loro amici hanno preferito far passare la logica del sospetto subliminale.In pratica se\u00a0 A \u00e8 mafioso , B per forza lo deve sostenere e va punito . Poi magari A pu\u00f2 essere\u00a0 mafioso e per anni ha goduto di licenze e autorizzazioni pubbliche ma solo B eventualmente \u00e8 responsabile , anche quando non ha fatto nessuna azione per favorirlo. Questo \u00e8 diritto meccanico e non costituzionale. Come dire ,ad un medico che cura i malati di aids , di essere sieropositivo a prescindere.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><strong> Stessa cosa sull&#8217;applicazione della legge sull&#8217;intestazione fittizia di beni che lascia spazio a molta discrezionalit\u00e0 da parte di investigatori e PM . Discrezionalit\u00e0 che spesso ha generato in nome della lotta alla mafia o dell&#8217;antimafia carrierista\u00a0 danni ad aziende poi rivelatesi non mafiose . La legge che norma questi reati fu fatta dopo l&#8217;uccisione di Falcone e sulla scia della Rognoni La Torre degli anni 80. Sono passati decenni .Tutto \u00e8 cambiato. I sistemi di riciclaggio sono cambiati. I consulenti preparati\u00a0 costano. E i mafiosi &#8220;sperti&#8221; non si fanno fottere facilmente. I grandi soldi uniscono tutti.\u00a0 Dopo le confische degli anni 90 e 2000 , i mafiosi e i loro amici con i colletti bianchi hanno trovato altri modi per non farsi fregare. <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><strong>Spesso i Pm sono andati dietro ad aziende da quattro soldi, piene di debiti per bloccare fondi per Messina Denaro. Hanno i Pm saputo intercettare ricchezze personali di politici e amici di politici o di mafiosi con la cravatta che hanno fatto affari di enorme valore con l&#8217;uso del ruolo pubblico Sono pochissimi i casi di beni confiscati a politici.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><strong>Falcone voleva pi\u00f9 poteri perch\u00e8 sapeva che mafia e politica si mettevano insieme per gestire miliardi e non pidocchi. prima di distruggere vite umane e aziende occorre avere riscontri obiettivi\u00a0 non sospetti<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Spesso si alienano aziende, si massacrano persone per fatti che dovrebbero essere valutati in punto di diritto da esperti di economia e non da chi non sa distinguere bene i concetti di diritto commerciale e privato. Occorre molta competenza nel saper valutare chi nasconde ingenti patrimoni e chi invece lavora per conto di una societ\u00e0 senza averne nessun vantaggio illegale\u00a0 .Purtroppo ,questa legge, ormai vecchia \u00e8 servita in passato Da qualche anno si contano pi\u00f9 disastri che risultati tangibili verso i patrimoni illegali<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La legge attuale va cambiata e migliorata<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ad esempio, nel caso di aziende con accertata complicit\u00e0 mafiosa, non pagano mai tutti coloro che, a vario titolo hanno concesso all&#8217;azienda autorizzazioni, licenze o altro. Un azienda per essere operativa necessita di tanti timbri e firme. Se poi questa azienda agisce costruendo capannoni\u00a0 ,\u00a0 supermercati o palazzi\u00a0 avr\u00e0 chiesto a politici e burocrati le autorizzazioni\u00a0 che se rilasciate fortificano il valore della stessa azienda. eppure nessun politico o burocrate ha pagato per questo. I mafiosi non corrompono chiedono. Le agevolazioni dei politici sono atti dovuti?<\/strong><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"1ildelittoeloggettoditutela-1\"><\/a> <strong>Il delitto e l\u2019oggetto di tutela<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, introdotto dalla l. 7.8.1992, n. 306, recante \u00abModifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalit\u00e0 mafiosa\u00bb, \u00e8 stato trasfuso senza modifiche dal d.lgs. 1\/3\/2018, n. 21 \u00abDisposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale\u00bb, all\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p., tra i delitti contro l\u2019economia; punisce con la reclusione da due a sei anni \u00abchiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0 al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-<i>bis<\/i> e 648-<i>ter<\/i> del codice penale\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il momento storico della sua introduzione, all\u2019indomani delle eclatanti stragi del 1992, e il titolo della legge citata, laddove fa riferimento alla \u00abcriminalit\u00e0 mafiosa\u00bb, lasciano intendere che l\u2019<em>intentio legis<\/em> sia stata quella di contrastare in maniera pi\u00f9 energica il fenomeno mafioso, colpendolo nel risultato finale dell\u2019attivit\u00e0 criminale: l\u2019accumulo di capitali illeciti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per la verit\u00e0, la lettera della disposizione, aprendosi genericamente con \u00abchiunque\u00bb, sembra aver presentato, sin dalla sua introduzione, un ambito di applicazione ben pi\u00f9 ampio di quello ristretto alle vicende della criminalit\u00e0 organizzata di stampo mafioso. Invero, l\u2019unico riferimento, seppur indiretto, al fenomeno mafioso era contenuto nelle \u00ableggi in materia di misure di prevenzione patrimoniali\u00bb che, all\u2019epoca dell\u2019entrata in vigore della legge, si applicavano esclusivamente agli \u00abindiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni\u00bb (art. 1, l. 31.5.1965, n. 575, recante \u00abDisposizioni contro la mafia\u00bb) ma che, con l\u2019introduzione del codice antimafia, si applicano a tutti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale, e quindi ai sospettati di crimini economici (cfr. artt. 1, 4, 16, d.lgs. 6.9.2011, n. 159) (cfr. Palazzi, M<span class=\"sc\">., <\/span><em>I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori<\/em>, in Mezzetti, E.-Piva, D., a cura di, <em>Punire l\u2019autoriciclaggio. Come, quando e perch\u00e9?<\/em>, Torino, 2016, 55 ss.).<\/strong><\/p>\n<p><strong>La norma si inserisce all\u2019interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto patrimoniale: nell\u2019ambito della criminalit\u00e0 organizzata prima e, della criminalit\u00e0 economica poi. La <em>voluntas legis<\/em> \u00e8 quella di colpire i capitali illeciti controllandone la circolazione (reati di riciclaggio), ovvero la concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito (sequestro e confisca) nei confronti di quei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, ovvero abitualmente dediti ai traffici delittuosi. \u00c8 evidente la dimensione economica del delitto che, a fronte delle notevoli difficolt\u00e0 di accertamento dovute alla capacit\u00e0 di intervento dei poteri criminali nel mondo dell\u2019economia, anticipa la tutela mescolando prevenzione e repressione penale (cfr. Balsamo, A.-De Amicis, G., <em>L\u2019art. 12-<\/em>quinquies<em> della legge n. 356\/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale \u201canticipata\u201d e prospettive di collaborazione internazionale<\/em>, in <em>Cass. pen.<\/em>, 2005, 2075). Ci\u00f2 che muove la criminalit\u00e0 organizzata \u00e8 il desiderio di forti guadagni. L\u2019ordinamento giuridico, attraverso strumenti di contrasto patrimoniale, deve migliorare la capacit\u00e0 di congelare, e quindi confiscare, i proventi accertati del crimine. Sulla scorta di tali osservazioni e dallo studio attento della realt\u00e0 criminale, in particolare mafiosa, si \u00e8 considerato che i beni provento di delitto, nella prassi quotidiana, vengono trasferiti a terzi estranei al sodalizio, per poi subire varie fasi di ripulitura in ambito finanziario e ritornare alla destinazione iniziale: nel patrimonio della struttura criminale. La tutela, quindi, si incentra nel momento finale dell\u2019accumulo di ricchezza illecita e, pertiene da un lato, al corretto funzionamento dell\u2019ordine economico, dall\u2019altro, al regolare funzionamento democratico delle istituzioni, vista la crescente cointeressenza tra potere politico e impresa criminale (cfr. Balsamo, A.-De Amicis, G., <em>L\u2019art. 12 quinquies<\/em>, cit., 2082).<\/strong><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"2lanecessariaplurisoggettivitdellafattispecie-1\"><\/a>2. <strong>La necessaria plurisoggettivit\u00e0 della fattispecie<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p., ponendo a fondamento della fattispecie una operazione negoziale di natura simulatoria che si perfeziona tra colui che realizza l\u2019intestazione fittizia e colui che consapevolmente ne accetta il ruolo, intende disciplinare un reato plurisoggettivo improprio o a punibilit\u00e0 circoscritta. Il legislatore, infatti, sanziona la condotta di chi, pur rimanendo l\u2019effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilit\u00e0 perseguendo determinate finalit\u00e0 illecite, senza per\u00f2 replicare la<\/strong> sanzione per l\u2019intestatario, il cui consenso permette la necessaria relazione tra le due condotte; relazione, occorre ribadirlo, che delinea e cristallizza la tipicit\u00e0, configurandone la lesione tipica. Il quesito che ci si pone \u00e8 se, nel caso di specie, il partecipe necessario (non punito per scelta legislativa), sia assoggettabile, ove ne ricorrano i requisiti, alle norme in tema di concorso eventuale di persone (art. 110 ss. c.p.). Al riguardo, la giurisprudenza \u00e8 concorde nel riconoscere natura necessariamente concorsuale alla fattispecie definendo il reato a forma libera, nel senso che l\u2019operazione negoziale potr\u00e0 articolarsi secondo le pi\u00f9 varie modalit\u00e0 esecutive, purch\u00e8 l\u2019effetto finale integri una situazione di apparente diversit\u00e0 tra la titolarit\u00e0 formale e la titolarit\u00e0 di fatto. Risulterebbe cos\u00ec punibile anche l\u2019intestatario fittizio quale partecipe ai sensi dell\u2019art. 110 c.p. alla realizzazione del negozio apparente (cfr. Cass. pen., sez. V, 12.2.2013, n. 18852; Cass. pen., sez. I, 28.2.2013, n. 14373; Cass. pen., sez. V, 20.3.2014, n. 13083; in tal senso, seppur con sfumature differenti, anche la prevalente dottrina: Mucciarelli, F., <em>Commento all\u2019art. 12<\/em> <em>quinquies d.l. 8\/6\/1992 n. 306<\/em>, in <em>Legisl. pen<\/em>., 1993, 160; Zanotti, M<span class=\"sc\">.<\/span>, <em>Le disposizioni di cui all\u2019art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356\/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori<\/em>, in Corso, P.M.-Insolera, G.-Stortoni, L., a cura di, <em>Mafia e criminalit\u00e0 organizzata<\/em>, Torino, 1995, 876; Palazzi, M<span class=\"sc\">., <\/span><em>I rapporti<\/em><span class=\"sc\">, <\/span>cit., 71; Trapasso, M.T., <em>La punibilit\u00e0 delle condotte autoriciclatorie<\/em>, Napoli, 2017, 158).<\/p>\n<p>Certamente l\u2019organo giurisdizionale, anche a fronte di una norma connotata da uno scarso coefficiente di tipicit\u00e0, ha inteso valorizzare la figura del destinatario dell\u2019alienazione, qualificando la sua condotta concausa necessaria alla realizzazione del trasferimento simulato e quindi, soggetta alla efficacia estensiva dell\u2019art. 110 c.p. Tutto ci\u00f2, per\u00f2, trascura il discorso teorico che da sempre interessa gli studiosi \u00absulla dimensione plurisoggettiva quale modalit\u00e0 necessaria e perci\u00f2 tipica, della fattispecie\u00bb (Maiello,<span class=\"sc\"> V.<\/span>, <em>Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e <\/em>dis<em>-orientamenti della giurisprudenza<\/em>, in <em>Indice pen.<\/em>, 2008, 216 ss.). A ben vedere, infatti, la migliore dottrina ha evidenziato la necessit\u00e0 di circoscrivere la categoria della plurisoggettivit\u00e0 necessaria, a quelle condotte descritte in termini \u00abdi identit\u00e0 o in chiave di totale simmetria funzionale e parimenti punibili\u00bb, dalle ipotesi soggettivamente complesse che presentano una tecnica descrittiva a forma vincolata, \u00abuna definizione rigida dei ruoli astrattamente ipotizzati\u00bb, attraverso \u00abuna relazione non biunivoca tra le condotte dei soggetti\u00bb; per cui, seppur entrambi intranei alla fattispecie, solo alla condotta di uno di essi inerisce quell\u2019elemento modale tipizzato che ne connota il disvalore formale e lo rende punibile (Zanotti, M., <em>Reato plurisoggettivo<\/em>, in <em>Dig. pen.<\/em>, X, Torino, 1996, 332). \u00c8 evidente che nei reati plurisoggettivi impropri o soggettivamente complessi, la funzione incriminatrice assolta dall\u2019art. 110 c.p., trova un limite di operativit\u00e0 che gli deriva dal rispetto del principio di stretta legalit\u00e0, a fronte di una disposizione che, \u00abnel tipicizzare una operazione negoziale di natura simulatoria, attrae nella dimensione astratta di un giudizio di strumentalit\u00e0 necessario la condotta del fittizio intestatario\u00bb, ponendola come \u00abcondizione indefettibile di ipotizzabilit\u00e0 del fatto espressamente punito\u00bb, e tuttavia non la punisce espressamente (in tal senso Maiello,<span class=\"sc\"> V.<\/span>, <em>Il delitto<\/em>, cit., 216).<\/p>\n<p>Ove la scelta legislativa \u00e8 quella di non punire il concorrente necessario, pensare in termini diversi significherebbe porsi in contraddizione con il principio di riserva di legge. Diversamente, per quei soggetti estranei alla operazione negoziale <em>stricto sensu<\/em>, che intervengono nell\u2019agevolare il trasferimento, coadiuvando la materiale messa a disposizione dei beni a favore del terzo \u2013 si pensi al notaio che stipula il trasferimento simulato di un immobile, consapevole degli scopi che perseguono i contraenti \u2013, potranno operare le norme sul concorso eventuale di persone, ricorrendone ovviamente gli elementi sia in termini di materialit\u00e0 che di dolo specifico (Mucciarelli,<span class=\"sc\"> F<\/span>., <em>Commentario all\u2019art. 12 quinquies<\/em>, 158 ss.).<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"3lastrutturadelreato-1\"><\/a>La struttura del reato<\/span><\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"31lanaturafittiziadelnegoziotraslativo-1\"><\/a>3.1 La natura fittizia del negozio traslativo<\/span><\/p>\n<p><strong>Ogni indagine intorno ad una fattispecie di reato impone di tracciare la precisa definizione del fatto incriminato. Nella fattispecie in oggetto, la condotta tipica risulta integrata dal fatto di chi attribuisce ad altri la titolarit\u00e0 o la disponibilit\u00e0 di denaro, beni o altre utilit\u00e0. Il comportamento descritto rinvia a nozioni che fanno riferimento alla tradizione civilistica. Per esempio, viene in rilievo, il contratto simulato dove si determina una scissione tra parte apparente e parte effettiva del rapporto; si pensi all\u2019interposizione fittizia, dove il simulato acquirente \u00e8 solo apparente titolare del diritto; in tal caso com\u2019\u00e8 noto l\u2019accordo simulatorio intercorre tra tre soggetti: l\u2019interposto (parte apparente del contratto), l\u2019interponente (colui che non figura come parte contrattuale, ma nei cui confronti si producono gli effetti) e il terzo contraente la cui adesione all\u2019accordo \u00e8 elemento essenziale del fenomeno simulatorio. Pu\u00f2 altres\u00ec parlarsi di negozio fiduciario, nel caso in cui, l\u2019alienante trasferisce un diritto per uno scopo ulteriore che l\u2019acquirente in forza del <em>pactum fiduciae<\/em> si obbliga a realizzare ritrasferendo il bene stesso al fiduciario o a un terzo. L\u2019utilizzo di termini tecnicamente imprecisi quali \u2018titolarit\u00e0\u2019 e \u2018disponibilit\u00e0\u2019, sta a significare l\u2019intenzione del legislatore penale di ricondurre nell\u2019ambito della previsione normativa anche situazioni non inquadrabili in rigidi schemi civilistici (cfr. per tutti Mucciarelli, F., <em>op. cit.<\/em>, 159; cfr., in giurisprudenza, Cass. pen., S.U., 27.2.2014, n. 25191). Ai fini penali, rileva, quindi, oltre la relazione giuridica significativa anche qualsiasi potere di fatto che realizzi comunque la<\/strong> creazione di una <em>apparentia iuris<\/em> diversa da quella effettiva in termini di titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 del bene (cfr. Cass. pen., 30.9.2014, n. 52614).<\/p>\n<p>A ben vedere, la <em>ratio puniendi<\/em> della norma, a fronte dell\u2019ampiezza della previsione, deve sganciarsi dai formalismi civilistici e deve incentrarsi proprio sul carattere fittizio dell\u2019operazione, elemento questo che connota la tipicit\u00e0 del fatto. Ci\u00f2 intende significare che l\u2019attribuzione della titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 avviene con modalit\u00e0 essenzialmente \u2018fraudolente\u2019, come esattamente qualificate nella rubrica (cfr. Cass. pen., sez. V, 4.3.2014, n. 10271). In tal senso si configura quel raccordo necessario tra parametro oggettivo: trasferimento fittizio-fraudolento (che lascia invariato il rapporto tra il bene e il soggetto che ne aveva la titolarit\u00e0), e il fine perseguito dall\u2019agente, che consiste nell\u2019ostacolare l\u2019accertamento della reale disponibilit\u00e0 patrimoniale al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniale o in materia di contrabbando ovvero di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 <em>bis<\/em> e 648 <em>ter<\/em> c.p<\/p>\n<p>La creazione di una situazione di apparente signoria sulla cosa ancora non raggiunge alcuna significativit\u00e0 in relazione alla norma penale, rendendosi indispensabile, per qualificare quella condotta come meritevole di assoggettamento a sanzione penale, che essa sia indirizzata\/collegata allo scopo elusivo-agevolativo connesso alla repressione di fatti relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Mucciarelli, F<span class=\"sc\">.<\/span>, <em>op. cit.<\/em>, 160). Dette finalit\u00e0 che rappresentano il profilo soggettivo della fattispecie, qualificano e selezionano il disvalore della condotta completandone la tipicit\u00e0.<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"32lafinalitdielusione-1\"><\/a>3.2 La finalit\u00e0 di elusione<\/span><\/p>\n<p>Come precedentemente illustrato, nella fattispecie oggetto di studio, la connotazione finalistica (dolo specifico) delinea il disvalore della condotta tipica. Trattasi quindi di reato di pericolo finalizzato al raggiungimento di un danno, la cui realizzazione non \u00e8 necessaria per la consumazione del reato stesso. Tale finalit\u00e0 per\u00f2, nel rispetto di un diritto penale dell\u2019offesa, deve rapportarsi e riflettersi nella tipicit\u00e0 oggettiva traducendosi in elevato pericolo di avvio di un procedimento di prevenzione da un lato, ovvero dall\u2019altro di probabile commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego (Maiello, V., <em>op. cit.<\/em>, 211). L\u2019inconsueta scelta legislativa di prevedere all\u2019interno della norma un duplice dolo specifico fa si che la condotta presenti elementi diversificati a seconda della finalit\u00e0 prescelta dal soggetto attivo. Nella prima parte dell\u2019attuale art. 512 <em>bis <\/em>c.p. acquista rilievo il comportamento di trasferimento fraudolento teso ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Onde evitare concezioni cd. soggettivistiche in tema di dolo specifico, \u00e8 necessario chiarire preliminarmente i termini del legame tra intento elusivo e condotta interpositoria; la condotta fraudolenta cio\u00e8, deve essere improntata\/funzionale alla elusione della normativa di prevenzione patrimoniale. Ci\u00f2 comporta che la condotta pu\u00f2 anche avere ad oggetto beni che non provengano necessariamente da delitto, ma la cui origine illecita sia riconducibile alla operativit\u00e0 della presunzione relativa scaturente dalla pericolosit\u00e0 sociale qualificata del soggetto nel cui interesse \u00e8 stata realizzata l\u2019intestazione fittizia (cfr. Cass. pen., sez. I, 9.11.2016, n. 17546). Non \u00e8 nemmeno richiesto che la condotta sia posta in essere in pendenza dell\u2019applicazione o della emanazione della misura di prevenzione patrimoniale, rilevando questa \u00abcome indice sintomatico della relativa finalit\u00e0 elusiva\u00bb (cfr. Cass. pen., sez. II, 14.7.2010, n. 29224; <em>contra <\/em>Maiello, V., <em>op. cit.<\/em>, 211). Tuttavia va precisato che la condotta di intestazione fittizia per diventare fraudolenta, non pu\u00f2 prescindere da un contenuto oggettivo chiaro: deve esprimere una capacit\u00e0 elusiva concreta in relazione all\u2019applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale (<em>contra<\/em> Cass. pen., sez. V, 6.4.2016, n. 40278). Cio\u00e8, come esattamente rilevato, tale condotta deve rivelare \u00abla rintracciabilit\u00e0 dei presupposti applicativi di misure quali il sequestro e la confisca di prevenzione\u00bb consistenti nelle sproporzione ovvero nella derivazione illecita: \u00abelementi di fatto dimostrativi della capacit\u00e0 elusiva dell\u2019operazione\u00bb (cos\u00ec Brizzi, F., <em>Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione<\/em>, in <em>Arch. pen.<\/em>, 2014, n. 2, 5, in <em>www.archiviopenale.it<\/em>). \u00c8 evidente quindi che il procedimento di prevenzione, seppur non ancora iniziato, debba contenere una elevata probabilit\u00e0 di verificazione, riflettendo cos\u00ec l\u2019effetto elusivo e consentendo anche l\u2019ineludibile accertamento in capo al soggetto attivo \u00abdella conoscenza della esistenza di una situazione obiettivamente rischiosa di ablazione coattiva dei suoi beni\u00bb (Maiello, V., <em>op. cit<\/em>., 211). La giurisprudenza, per la verit\u00e0, seppur orientata a ritenere l\u2019avvio del procedimento di prevenzione come un requisito da collocare nell\u2019ambito di operativit\u00e0 del dolo specifico (Cass. pen., sez. II, 21.10.2014, n. 2483), non ha mancato recentemente di sottolineare la necessaria colleganza che deve sussistere tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, viaggiando entrambi \u2018su binari paralleli\u2019 (Cass. pen., sez. II, 18.4.2014, <em>inedita<\/em>). Insomma, il delitto di intestazione fittizia, nella prima parte dell\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p., non pu\u00f2 risolversi in una mera attivit\u00e0 negoziale seppur simulata e contrassegnata da una particolare finalit\u00e0 elusiva, ma necessita, sul piano oggettivo, di requisiti ben definiti consistenti: nell\u2019elevato pericolo dell\u2019avvio del procedimento di prevenzione; nell\u2019assenza di un giudicato di prevenzione contrario alla tesi della pubblica accusa; nella sussistenza di una pericolosit\u00e0 generica o qualificata in capo al soggetto attivo (Brizzi, F., <em>Il trasferimento<\/em>, cit., 9).<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"33lafinalitdiagevolazione-1\"><\/a>3.3 La finalit\u00e0 di agevolazione<\/span><\/p>\n<p>La seconda finalit\u00e0 prevista dall\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p., ovvero l\u2019agevolazione alla commissione dei delitti di <a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/ricettazione_(Diritto_on_line)\/\">ricettazione<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/riciclaggio_(Diritto_on_line)\/\">riciclaggio<\/a> o reimpiego, va anch\u2019essa esaminata in rapporto alla condotta simulatoria. L\u2019endiadi che viene a formarsi pretende un rigoroso riscontro sul piano oggettivo degli elementi significativi idonei a semplificare\/facilitare la commissione dei delitti succitati. Nonostante il silenzio della norma, costituisce requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. seconda parte, l\u2019esistenza di un precedente delitto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilit\u00e0 che formeranno oggetto del negozio simulato. \u00c8 necessario quindi, che il reato presupposto sia anteriore e quindi autonomo, rispetto alla commissione del delitto di trasferimento fraudolento costituendone un antecedente necessario ineludibile al fine della verifica circa l\u2019attitudine della condotta a consumare le ipotesi criminose oggetto della specifica finalit\u00e0. Non \u00e8 d\u2019altronde necessario, ai fini della configurazione del delitto di intestazione fittizia, n\u00e9 l\u2019esatta individuazione, n\u00e9 l\u2019accertamento giudiziale del delitto presupposto essendo sufficiente che lo stesso risulti astrattamente configurabile (Cass. pen., sez. II, 16.12.2015, n. 13448). \u00c8 peraltro pacifico in giurisprudenza che il reato di intestazione fittizia a sua volta possa fungere da reato presupposto in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego; tale reato infatti, proprio attraverso l\u2019attribuzione fittizia, produce un autonomo profitto rispetto a quello derivante dal reato antecedente, che consiste nella \u00aboggettiva facilitazione del godimento dei beni illecitamente acquisiti\u00bb (Cass. pen., sez. II ,14.7.2016, n. 33076; Cass. pen., sez. II, 5.10.2011, n. 39756).<\/p>\n<p>\u00c8 stato rilevato come nella norma di cui all\u2019allora vigente art. 12 <em>quinquies <\/em>il mancato riferimento alla provenienza illecita dei beni e \u00abla variet\u00e0 dei presupposti richiamati dai contenuti del dolo specifico in questione\u00bb, tra cui anche i delitti di ricettazione e reimpiego, permettono una estensione dei delitti presupposto anche a quelli colposi, diversamente da quanto previsto per il solo riciclaggio (Trapasso, M.T., <em>La punibilit\u00e0<\/em>, cit., 152). Bisogna altres\u00ec evidenziare che la norma in questione non contemplando alcuna clausola di esclusione della punibilit\u00e0 (come invece previsto nelle ipotesi di cui agli artt. 648, 648 <em>bis<\/em> e 648 <em>ter<\/em> c.p.), intende punire l\u2019autore del reato presupposto qualora attribuisca fittiziamente ad altri la titolarit\u00e0 o la disponibilit\u00e0 dei proventi illeciti, al fine di agevolare un loro reinvestimento in attivit\u00e0 produttive. Sul punto, seppur prima della introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p.), il massimo consesso a Sezioni Unite ha sottolineato che \u00abl\u2019assenza nell\u2019art. 12-<em>quinquies <\/em>di una clausola di esclusione di responsabilit\u00e0 per l\u2019autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi, consente di affermare che il soggetto attivo del reato pu\u00f2 essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realt\u00e0\u00bb (Cass. pen., S.U., n. 25191\/2014). Si evince quindi, che tale norma, fino alla introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 <em>ter<\/em>.1, c.p., introdotto con l. 15.12.2014, n. 186), costituiva insieme all\u2019aggravante di cui al co. 6, art. 416 <em>bis<\/em>, c.p., l\u2019unica forma di autoriciclaggio prevista nel nostro ordinamento. E ci\u00f2 perch\u00e9, mentre nei delitti di riciclaggio per scelta legislativa, l\u2019intero disvalore del fatto si ritiene ricompreso nella punibilit\u00e0 del reato presupposto, nel delitto di intestazione fittizia, il legislatore ha inteso fornire uno strumento di contrasto patrimoniale pi\u00f9 forte, orientato a reprimere le attivit\u00e0 economiche illecite della criminalit\u00e0 mafiosa; cio\u00e8 ha inteso colpire con maggior efficacia il quotidiano \u00abinserimento di queste associazioni nei circuiti dell\u2019economia legale grazie alla maggiore liquidit\u00e0 derivante dai delitti\u00bb (Cass. pen., S.U., n. 25191\/2014). Insomma, l\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio per certi organismi criminali \u00e8 fisiologica, configura una sorta di \u2018progressione criminosa\u2019, nel senso che, finalit\u00e0 ultima, \u00e8 quella di penetrare i settori della vita economica, per poi influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza. Di qui la rivalutazione del reato di trasferimento fraudolento che, seppur costituisce condotta prodromica alla commissione di pi\u00f9 gravi delitti, mantiene autonoma operativit\u00e0 e significativit\u00e0 oltre gli spazi delineati dalle fattispecie di riciclaggio (cos\u00ec Trapasso, M.T., <em>op. cit<\/em>., 148).<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"34laconsumazione-1\"><\/a>3.4 La consumazione<\/span><\/p>\n<p>Con riferimento al momento consumativo, si \u00e8 posto il delicato problema della natura permanente ovvero istantanea del delitto <em>de quo<\/em>, la cui soluzione comporta ricadute non indifferenti anche sul regime della prescrizione. Secondo un primo e pi\u00f9 risalente orientamento, si tratterebbe di un reato permanente, in quanto la sua struttura consisterebbe nella creazione di una situazione di apparenza giuridica della titolarit\u00e0 o disponibilit\u00e0 del bene, nonch\u00e9 nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. Quindi il \u2018periodo consumativo\u2019 durerebbe per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico viene fatto durare (Cass. pen., sez. III, 23.9.1993, n. 1665). Successivamente, cambiando radicalmente posizione, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il trasferimento fraudolento di valori \u00e8 \u00abun reato istantaneo con effetti di natura permanente\u00bb; infatti, \u00abuna volta realizzata l\u2019attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento\u00bb (Cass. pen., S.U., 28.2.2001, n. 8). In linea con quanto sostenuto dalle Sezioni Unite, la Cassazione, ribadendo la natura istantanea ad effetti permanenti dell\u2019allora delitto di cui all\u2019art. 12 <em>quinquies<\/em>, si \u00e8 soffermata sulla natura giuridica delle plurime e distinte operazioni di attribuzioni fittizie di valori. L\u2019organo nomofilattico dopo aver escluso rilevanza penale a quelle condotte di intestazione fittizia meramente passive, finalizzate al semplice mantenimento\/godimento degli effetti permanenti del delitto, ha ritenuto la penale ed autonoma rilevanza del compimento di distinte operazioni societarie fittizie reiterate nel tempo (Cass. pen., sez. I, 16.6.2010, n. 1616); si pensi alla intestazione di quote a nuovi soci fittizi ovvero alla distribuzione di utili a soci occulti di una societ\u00e0 preesistente. Ha quindi concluso nel senso che le intestazioni successive, sorrette dalla finalit\u00e0 elusiva, costituiscono \u00abun pi\u00f9 complesso schermo\u00bb, idoneo al nascondimento della effettiva realt\u00e0 criminale configurando distinti reati per i quali decorrono termini prescrizionali autonomi (cfr. Vanorio, F., <em>L\u2019applicabilit\u00e0 del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime e consecutive condotte simulate: l\u2019orientamento della Cassazione tra post-factum non punibile e \u201cnuove\u201d attribuzioni fittizie<\/em>, in <a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/1054-l-applicabilita-del-delitto-di-trasferimento-fraudolento-di-valori-a-plurime-e-consecutive-operazio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>www.penalecontemporaneo.it<\/em><\/a>, 29.11.2011, che ipotizza in tale ipotesi un reato in forma continuata).<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"4laclausoladiriservaelart648ter1cp-1\"><\/a>4. La clausola di riserva e l\u2019art. 648 ter.1 c.p.<\/span><\/p>\n<p>L\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. aprendo con la clausola di riserva \u00absalvo che il fatto non costituisca pi\u00f9 grave reato\u00bb, intende delimitare l\u2019ambito di operativit\u00e0 della fattispecie, rispetto a qualsiasi reato pi\u00f9 grave in cui sia ascrivibile il medesimo fatto concreto. Come evidenziato dalle Sezioni Unite con riferimento all\u2019allora vigente art. 12 <em>quinquies<\/em> (Cass. pen., S.U., n. 25191\/2014), <em>ratio<\/em> della norma \u00e8 quella di punire, se il fatto non costituisce pi\u00f9 grave reato, l\u2019autoriciclaggio dell\u2019interponente che, in assenza di tale previsione, sarebbe andato impunito. L\u2019introduzione del reato di autoriciclaggio di cui all\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p., ad opera della l. n. 186\/2014, e la mancanza di un dovuto coordinamento da parte del legislatore, hanno sollevato perplessit\u00e0 interpretative in ordine ai rapporti tra norme contigue, seppur presidiate dal principio di sussidiariet\u00e0. La norma di cui all\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p., lasciando in vita gli artt. 648 <em>bis<\/em> e 648 <em>ter <\/em>c.p., ha inteso delimitare il privilegio di immunit\u00e0 per l\u2019autoriciclaggio, intendendo punire quelle situazioni di impiego dei profitti illeciti in attivit\u00e0 economiche\/imprenditoriali, concretamente idonee ad ostacolare l\u2019identificazione della provenienza illecita dei beni che ne costituiscono l\u2019oggetto; ostacolo da qualificarsi come elemento modale della condotta, e quindi evento del reato, assente invece nell\u2019attuale art. 512 <em>bis<\/em> c.p. L\u2019intendimento del legislatore di costruire l\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p. come una fattispecie di danno, viene confermato dalla previsione della scriminante prevista al co. 4 che prevede la non punibilit\u00e0 del soggetto attivo, ove la destinazione dei beni sia in termini di mera utilit\u00e0 o godimento personale; ipotesi questa da intendersi come esclusione del tipo, seppur in rubrica ambiguamente definita come causa di non punibilit\u00e0. \u00c8 indubbio che detta scriminante, costituendo un elemento negativo del fatto tipico, avr\u00e0 valenza per l\u2019intero ordinamento giuridico, e non potr\u00e0 non trovare applicazione anche nella ipotesi di autoriciclaggio cos\u00ec come tipizzata gi\u00e0 nell\u2019art. 12 <em>quinquies <\/em>ed ora nell\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. (cfr. di recente in relazione al \u2018passivo godimento personale\u2019 nel reato di intestazione fittizia, Cass. pen., sez. II, 12.1.2017, n. 3935). Tuttavia i problemi di ordine sistematico si evidenziano dal confronto tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori e le due diverse fattispecie di autoriciclaggio previste all\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p., rispettivamente al co. 1, (punito da 2 a 8 anni) e al co. 2 (punito da 1 a 4 anni), a seconda della gravit\u00e0 della pena edittale prevista per il reato presupposto. \u00c8 chiaro che in tali ipotesi la clausola di riserva di cui all\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. potr\u00e0 operare nel primo caso, risultando la fattispecie di autoriciclaggio pi\u00f9 grave, ma non nel secondo caso (co. 2), che prevede una sanzione meno grave e autorizza l\u2019applicazione in suddetta ipotesi dell\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p., salvo ipotizzare un concorso di reati (Palazzi, M., <em>op. cit<\/em>., 79). Va per\u00f2 sottolineato che l\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p., anche nella ipotesi dove denuncia una minore offensivit\u00e0, pretende per il perfezionamento del reato un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita; ostacolo, vale ripeterlo, non richiesto nella condotta prodromica\/strumentale della intestazione fittizia. Il difetto di attenzione del legislatore non ha consentito una attenta valutazione e conseguente coerente normazione tra fattispecie limitrofe in presenza di un rapporto di sussidiariet\u00e0, dando adito a contraddizioni nel testo di legge, nonch\u00e9 a contrasti interpretativi. La risposta in sede applicativa non si \u00e8 fatta attendere. La Cassazione con una recentissima pronuncia (Cass. pen., sez. II, 12.1.2017, n. 3935) ha affermato il concorso tra intestazione fittizia ed autoriciclaggio dal momento che quest\u2019ultima condotta \u00abnon presuppone n\u00e9 implica che l\u2019autore di essa ponga in essere anche il trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto\u00bb. Sempre ad avviso della Corte, detto reato contiene un elemento ulteriore che lo distingue dal reato di autoriciclaggio di cui all\u2019art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p., consistente nella presenza di un terzo soggetto, che dovr\u00e0 rendersi artefice dell\u2019autoriciclaggio. Inoltre, sottolinea l\u2019organo nomofilattico, le due violazioni intervengono in momenti cronologicamente distinti a dimostrazione della loro diversit\u00e0: l\u2019autore del reato presupposto prima compie l\u2019operazione di interposizione fittizia e successivamente dar\u00e0 luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe sempre punibile solo per il reato di cui all\u2019art. 12 <em>quinquies<\/em>, attuale art. 512 <em>bis<\/em> c.p. (cfr. Cass. pen. n. 3935\/2017). Le conclusioni della Cassazione, seppure apprezzabili, non convincono. Ci sia consentita qualche breve osservazione. Come esattamente affermato dalla Corte costituzionale, il riferimento alla diversit\u00e0 strutturale tra norme ancora non \u00e8 sufficiente per definire la diversit\u00e0 del fatto, dovendosi valutare l\u2019identit\u00e0 riguardo alla sola \u00abcorrispondenza storico-naturalistica della configurazione del reato\u00bb; quindi, per escludere l\u2019identit\u00e0 del fatto occorrer\u00e0 prendere in considerazione solo un diverso evento materiale (C. cost., 31.5.2016, n. 100, \u00a7 8). Nel caso che ci interessa l\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. disciplina una fattispecie sussidiaria\/residuale, una norma di chiusura da applicarsi solo ove la condotta tenuta non implichi nessun altro grave reato. La norma principale (art. 648 <em>ter<\/em>.1 c.p.), a confronto con il reato di intestazione fittizia, intende reprimere una offesa pi\u00f9 grave al medesimo bene giuridico: l\u2019effettivo ostacolo alla tracciabilit\u00e0 dei beni illeciti attraverso l\u2019impiego in attivit\u00e0 economiche; ci\u00f2 intende affermare una progressione della tutela che, proteggendo in maniera rafforzata lo stesso bene giuridico gi\u00e0 tutelato dalla norma sussidiaria, consente un riscontro in termini di concorso apparente di norme. Infatti nel caso di specie, ad avviso di chi scrive, andrebbe escluso il concorso di reati, dal momento che, la sanzione da irrogare per la fattispecie di autoriciclaggio, preserva e ricomprende al suo interno anche gli interessi alla cui tutela l\u2019art. 512 <em>bis<\/em> c.p. \u00e8 adibito, risultando superflua una ulteriore applicazione in termini di pena (cfr. in tal senso con riferimento all\u2019art. 323 c.p., Cass. pen., sez. VI, 28.2.2017, n. 13849).<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"fontinormative-1\"><\/a>Fonti normative<\/span><\/p>\n<p>Art. 12 <em>quinquies<\/em>, l. 7.8.1992, n. 356; art. 512 <em>bis<\/em> c.p.; art. 1, l. 31.5.1965, n. 575; artt. 1, 4, 16, d.lgs. 6.9.2011, n. 159; artt. 648, 648 <em>bis<\/em>, 648 <em>ter<\/em>, 648 <em>ter<\/em>.1, c.p.<\/p>\n<p><span class=\"sc-paragraph\"><a name=\"bibliografiaessenziale-1\"><\/a>Bibliografia essenziale<\/span><\/p>\n<p>Balsamo, A.-De Amicis, G., <em>L\u2019art. 12-quinquies della legge n. 356\/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale \u201canticipata\u201d e prospettive di collaborazione internazionale<\/em>, in <em>Cass. pen.<\/em>, 2005, 2075 ss.; Belfiore, E., <em>La legalit\u00e0 ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori<\/em>, in <em>Riv. pen<\/em>., 2009, 4; Brizzi, F., <em>Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione<\/em>, in <em>Arch. pen.<\/em>, 2014, 2, in <em>www.archiviopenale.it<\/em>; De Rosa, G., <em>Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. La fretta del legislatore e l\u2019art. 12-quinquies della l. n. 365\/92 al vaglio di costituzionalit\u00e0<\/em>, in <em>Riv. trim. dir. pen<\/em>. <em>econ.<\/em>, 1993, 782 ss.; Grillo, S., <em>Il dolo specifico nel trasferimento fraudolento di valori<\/em>, in <em>Dir. pen. e processo<\/em>, 2000, 375 ss.; Maiello, V<span class=\"sc\">.<\/span>, <em>Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza<\/em>, in <em>Indice pen.<\/em>, 2008, 205 ss.; Marini, G., <em>Trasferimento e possesso ingiustificato di valori<\/em>, in Corvese, G.-Santoro, V., a cura di, <em>Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale<\/em>, Milano, 1996, 231 ss.; Mucciarelli, F., <em>Commento all\u2019art. 12<\/em> quinquies <em>d.l. 8\/6\/1992 n. 306<\/em>, in <em>Legisl. pen<\/em>., 1993, 158 ss.; Palazzi, M<span class=\"sc\">., <\/span><em>I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori<\/em>, in Mezzetti, E.-Piva, D., a cura di, <em>Punire l\u2019autoriciclaggio. Come, quando e perch\u00e9?<\/em>, Torino, 2016, 55 ss.; Pellegrino, M., <em>Il trasferimento fraudolento di valori <\/em>(<em>art. 12-quinquies d.l. n. 306\/1992<\/em>), in Maiello, V., a cura di, <em>La legislazione penale in materia di criminalit\u00e0 organizzata, misure di prevenzione ed armi<\/em>, Torino, 2015, 3 ss.; Trapasso, M.T., <em>La punibilit\u00e0 delle condotte autoriciclatorie<\/em>, Napoli, 2017, 140 ss.; Vanorio, F., <em>L\u2019applicabilit\u00e0 del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime e consecutive condotte simulate: l\u2019orientamento della Cassazione tra post-factum non punibile e \u201cnuove\u201d attribuzioni fittizie<\/em>, in <em>www.penalecontemporaneo.it<\/em>, 29.11.2011; Zanotti, M<span class=\"sc\">.<\/span>, <em>Le disposizioni di cui all\u2019art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356\/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori<\/em>, in Corso, P.M.-Insolera, G.-Stortoni, L., a cura di, <em>Mafia e criminalit\u00e0 organizzata<\/em>, Torino, 1995, 875 ss.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>IL Circolaccio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Troppi sono i casi di aziende sequestrate che finiscono nel tritacarne giudiziario e mediatico e poi restituite distrutte.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9701,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[69],"class_list":["post-9700","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-piu-recente","tag-stragi"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - 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