{"id":4887,"date":"2018-01-10T11:36:08","date_gmt":"2018-01-10T10:36:08","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/oldcirc\/?p=4887"},"modified":"2018-01-10T11:36:08","modified_gmt":"2018-01-10T10:36:08","slug":"la-legge-e-uguale-per-tutti-lincidente-probatorio-diritto-dellaccusa-e-della-difesa-teso-a-dimostrare-la-verita-in-aula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=4887","title":{"rendered":"La legge \u00e8 uguale per tutti: l&#8217;incidente probatorio diritto dell&#8217;accusa e della difesa  teso a dimostrare la verit\u00e0 in aula"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Sta facendo discutere la sentenza della corte d&#8217;Appello di Palermo <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>I giudici\u00a0 non hanno ammesso i verbali del dichiarante Lorenzo Cimarosa che accusava Calogero Giambalvo. <\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Poco si sa di quel contenuto. Cosa abbia detto Cimarosa nei verbali \u00e8 in parte top secret. In ogni caso, la sua volont\u00e0 a collaborare va sempre rispettata e deve fare i conti con il codice<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Cimarosa si era ammalato di cancro e probabilmente il suo stato di salute non apparve cosi grave, ai Pm,\u00a0 da far temere la prematura scomparsa avvenuta nel gennaio 2017, quando doveva compiere solo 57 anni . E&#8217; proprio lo stato della malattia grave che prevede in particolare ,l\u2019incidente probatorio.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>A chiarimento di quanto dice la norma pubblichiamo questa sintesi giuridica firmata dall&#8217;avvocato Riccardo Cuccato<\/strong><\/p>\n<p><strong>Definizione e funzione dell\u2019istituto<\/strong><br \/>\n<strong> L\u2019incidente probatorio consiste in una udienza precedente al dibattimento nella quale, nel contraddittorio tra le parti ed in ipotesi specificatamente indicate dalla legge, vengono assunte le prove utilizzabili dal giudice per la decisione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il modello processuale accusatorio \u00e8 fondato sul principio del contraddittorio, il quale nel processo penale assume una connotazione c.d. forte. In base a tale principio, e in particolare alla connotazione che esso assume nel processo penale, la prova deve formarsi in presenza della parte contro la quale si intende far valere.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ci\u00f2 \u00e8 stata espressamente affermato dall\u2019art. 111 della Costituzione, secondo il quale ciascun processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Con specifico riferimento al procedimento penale, poi, all\u2019imputato \u00e8 riconosciuto il diritto di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico nelle medesime condizioni dell\u2019accusa: la colpevolezza, pertanto, non pu\u00f2 mai ritenersi provata sulla base di dichiarazioni provenienti da chi si \u00e8 sempre sottratto all\u2019esame dell\u2019imputato o del suo difensore.<\/strong><\/p>\n<p>Il principio del contraddittorio nella formazione delle prove, dunque, impone che l\u2019assunzione della prova stessa avvenga in un fase del procedimento la quale assicura la partecipazione delle parti, ossia il dibattimento. Ai sensi dell\u2019art. 526 c.p.p., infatti, il giudice non pu\u00f2 utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.<\/p>\n<p>L\u2019incidente probatorio costituisce pertanto una eccezione al principio generale della formazione della prova in dibattimento e, per tale ragione, pu\u00f2 avvenire solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge.<\/p>\n<p>La ratio dell\u2019istituto si comprende se si tiene conto che non sempre \u00e8 possibile attendere il processo per raccogliere le prove: si pensi, ad esempio, ad un testimone importante per la difesa o l\u2019accusa che sia affetto da una grave malattia che ne metta in pericolo la vita; o, ancora, ad un collaboratore di giustizia oggetto di minacce da parte della criminalit\u00e0 organizzata. In entrambi i casi, vi \u00e8 il rischio che la prova non possa essere assunta in dibattimento o, come nel secondo caso, che la stessa non sia pi\u00f9 genuina e sincera.<\/p>\n<p>In tali ipotesi, il legislatore consente ai soggetti interessati di chiedere un\u2019assunzione anticipata della prova, in modo da poterla poi utilizzare nel futuro dibattimento.<\/p>\n<p>Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, la decisione venga accolta dal giudice, si proceder\u00e0 all\u2019assunzione della prova mediante la fissazione di un\u2019apposita udienza alla quale dovranno partecipare necessariamente il p.m. ed il difensore dell\u2019indagato e nella quale, quindi, nel contraddittorio tra le parti, si proceder\u00e0 all\u2019assunzione di una prova pienamente utilizzabile in dibattimento ai fini della decisione.<\/p>\n<p>I casi di incidente probatorio; le altre ipotesi di assunzione anticipata delle prove<br \/>\nCome detto, l\u2019incidente probatorio pu\u00f2 essere disposto esclusivamente nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nelle ipotesi indicate dall\u2019art. 392 c.p.p.<\/p>\n<p>Ai sensi di tale norma, nel corso delle indagini preliminari il p.m. e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: 1) all\u2019assunzione della testimonianza di una persona, quando vi \u00e8 fondato motivo di ritenere che la stessa non potr\u00e0 essere esaminata nel dibattimento per infermit\u00e0 o altro grave impedimento; 2) all\u2019assunzione di una testimonianza quando, per elemento concreti e specifici, vi \u00e8 fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilit\u00e0 affinch\u00e9 non deponga o deponga il falso; 3) all\u2019esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti responsabilit\u00e0 di altri; 4) all\u2019esame delle persone indicate dall\u2019art. 210 c.p.p.; 5) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al p.m. hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorrono le condizioni di pericolo per l\u2019assunzione o la genuinit\u00e0 della prova indicate poc\u2019anzi; 6) a una perizia o ad un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo soggetto a modificazione non evitabile; 7) ad una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l\u2019atto al dibattimento.<\/p>\n<p>Quando si procede per taluni gravi reati come per esempio quelli sanzionati dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter , 600 quater, 601, 602, 609 bis e 612 bis c.p.p., inoltre, il p.m., anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all\u2019assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne.<br \/>\nl pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altres\u00ec chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l\u2019esecuzione degli accertamenti o dei prelievi su persona vivente previsti dall\u2019art. 224 bis c.p.p.<\/p>\n<p>Le ipotesi nelle quali \u00e8 ammissibile l\u2019incidente probatorio si caratterizzano, dunque, per la sussistenza di particolari condizioni le quali influiscono sulla possibilit\u00e0 di disporre l\u2019assunzione della prova in dibattimento, anche con riguardo alla sua durata, o comunque sulla possibilit\u00e0 di ottenere in dibattimento una prova genuina e veritiera. In particolare, tali ipotesi possono essere ricondotte a quattro diverse categorie concettuali: prova esposta ad inquinamento; prova esposta a deterioramento; prova di cui al dibattimento diventerebbe impossibile l\u2019acquisizione; prove le cui modalit\u00e0 di acquisizione appaiono incompatibili con i tempi del dibattimento.<\/p>\n<p>L\u2019incidente probatorio non \u00e8, tuttavia, l\u2019unico caso in cui si procede all\u2019assunzione di prove prima e al di fuori del dibattimento. Si pensi all\u2019art. 70 c.p.p.: in base a tale norma, quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi \u00e8 ragione di ritenere che, per infermit\u00e0 mentale, l\u2019imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche d\u2019ufficio, perizia.<\/p>\n<p>Se la necessit\u00e0 di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia \u00e8 disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l\u2019incidente probatorio.<\/p>\n<p>Un\u2019altra ipotesi di assunzione anticipata della prova, fuori dai casi di incidente probatorio, \u00e8 prevista dall\u2019art. 360 c.p.p. con riguardo agli accertamenti tecnici non ripetibili, ossia a quelle attivit\u00e0 di natura tecnica (come per esempio i rilievi segnaletici o fotografici o gli esami balistici) che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi il cui stato \u00e8 soggetto a modificazione e, pertanto, non possono essere pi\u00f9 ripetuti in dibattimento o se ripetuti avrebbero esito differente. Prima del conferimento del relativo incarico, \u00e8 concesso comunque alla persona sottoposta alle indagini di formulare riserva di incidente probatorio, impedendo cos\u00ec al p.m. di procedere al compimento dell\u2019atto salvo che questo non possa pi\u00f9 essere utilmente compiuto. Se il p.m., malgrado l\u2019espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo la condizione indicata, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non sono utilizzabili in dibattimento.<\/p>\n<p>Altra forma di assunzione anticipata della prova \u00e8 poi prevista dall\u2019art. 268, comma 7, c.p.p. in tema di intercettazioni. Nel corso del procedimento penale, anche prima del dibattimento, possono infatti essere disposte, in presenza di particolari condizioni, delle intercettazioni di comunicazioni, anche informatiche e telematiche, o di conversazioni. Come previsto dalla norma richiamata, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l\u2019espletamento delle perizie. Le trascrizioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento.<\/p>\n<p>Si ricordi, infine, che nella fase degli atti preliminari al dibattimento, se ricorrono i presupposti di cui all\u2019art. 392 c.p.p., il presidente del tribunale o della corte d\u2019assise pu\u00f2 disporre, a richiesta di parte, l\u2019assunzione urgente di prove non rinviabili all\u2019imminente dibattimento (art. 467 c.p.p.).<\/p>\n<p>La norma consente, in particolare, di colmare una lacuna che vi sarebbe stata se, tra la chiusura della fase delle indagini preliminari e l\u2019inizio del dibattimento, non vi fosse stata la possibilit\u00e0 di assunzione anticipata di una prova non rinviabile.<\/p>\n<p>Il procedimento<br \/>\nla richiesta di incidente probatorio<br \/>\nLa richiesta di incidente probatorio pu\u00f2 essere presentata dal p.m. o dall\u2019indagato; le persona offesa dal reato, invece, ai sensi dell\u2019art. 394 c.p.p., non pu\u00f2 chiedere direttamente al giudice la fissazione dell\u2019udienza di incidente probatorio, dovendo rivolgere la propria richiesta al p.m., il quale, se non la accoglie, pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.<\/p>\n<p>Come previsto dall\u2019art. 393 c.p.p., la richiesta \u00e8 presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l\u2019assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini. Quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente, per\u00f2, il giudice, su richiesta del p.m. o della persona sottoposta alle indagini, pu\u00f2 disporre con decreto motivato la proroga del termine di durata delle indagini per il tempo indispensabile all\u2019assunzione della prova. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l\u2019esecuzione dell\u2019incidente probatorio. Del provvedimento \u00e8 data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte d\u2019appello (art. 393, comma 4, c.p.p.).<\/p>\n<p>L\u2019incidente probatorio, tuttavia, pu\u00f2 essere deliberato anche nella fase dell\u2019udienza preliminare: la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale degli articoli 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l\u2019incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito durante l\u2019udienza preliminare.<\/p>\n<p>La richiesta deve indicare la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l\u2019oggetto e la ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova e le circostanze che, a norma dell\u2019art. 392 c.p.p., rendono la prova non rinviabile in dibattimento.<\/p>\n<p>La richiesta proposta dal p.m. indica anche i difensori delle parti interessate dai fatti oggetto della prova, la persona offesa ed il suo difensore. Nel caso in cui, poi, la richiesta sia stata presentata dal p.m. nei casi indicati dal comma 1bis dell\u2019art. 392 c.p.p., ossia quando si deve procedere all\u2019assunzione di una testimonianza di minore o della persona offesa maggiorenne in relazione ai reati espressamente indicati, questi deve depositare tutti gli atti di indagini fino a quel momento compiuti (art. 393, commi 2 e 2bis, c.p.p.).<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, l\u2019inosservanza da parte del p.m. dell\u2019obbligo di deposito degli atti di indagine previsto dall\u2019art. 393, comma 2bis, c.p.p., ove ne sia derivata la mancata conoscenza degli atti da parte dell\u2019indagato, integra una nullit\u00e0 a regime intermedio ai sensi dell\u2019art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., soggetta al regime di deducibilit\u00e0 e sanatoria previsto dagli articoli 182 e 183 c.p.p.<\/p>\n<p>In mancanza di tali elementi, la richiesta di incidente probatorio deve ritenersi inammissibile (art. 393, comma 3, c.p.p.).<\/p>\n<p>Come previsto dall\u2019art. 395 c.p.p., la richiesta di incidente probatorio \u00e8 depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ad eventuali cose o documenti, ed \u00e8 notificata a cura di chi l\u2019ha proposta, secondo i casi, al p.m. e alle persone a cui si riferiscono i fatti oggetto di prova. La prova della notificazione \u00e8 depositata in cancelleria.<\/p>\n<p>deduzioni e differimento dell\u2019incidente probatorio<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 396 c.p.p., entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il p.m. ovvero la persona sottoposta alle indagini pu\u00f2 presentare deduzioni sull\u2019ammissibilit\u00e0 e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonch\u00e9 indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate. Copia delle deduzioni \u00e8 consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del p.m., che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. L\u2019indagato pu\u00f2 prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sta facendo discutere la sentenza della corte d&#8217;Appello di Palermo I giudici\u00a0 non hanno ammesso i verbali del<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2999,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,7,10,11],"tags":[],"class_list":["post-4887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-giustizia","category-in-primo-piano","category-news","category-piu-recente"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La legge \u00e8 uguale per tutti: l&#039;incidente probatorio diritto dell&#039;accusa e della difesa teso a dimostrare la verit\u00e0 in aula - ilcircolaccio.it<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ilcircolaccio.it\/?p=4887\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La legge \u00e8 uguale per tutti: l&#039;incidente probatorio diritto dell&#039;accusa e della difesa teso a dimostrare la verit\u00e0 in aula - 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