E’stata depositata oggi al comune di Castelvetrano, da parte dell’associazione TRISCINA SABBIA D’ORO una articolata istanza in cui, il presidente Sciacchitano, chiede diversi chiarimenti sulla ditta che sta svolgendo i lavori per le demolizioni ai commissari prefettizi
Nell’istanza, Sciacchitano chiede ai commissari se intendono adottare provvedimenti sulla questione relativa al manager della ditta Cogemat che, secondo quanto pubblicato dalla testata on line TP24 in articoli del 20/06/2018 e del 12/12/2018, risulta essere indagato per bancarotta fraudolenta. La Cogemat al 100% è di proprietà delle sorelle di Matteo Bucaria di Trapani. L’amministratore è Matteo Rigirello. La Cogemat sè avvalsa dell’ avvalimento previsto dall’art.89 con la ditta Baronci di Terni per aggiudicarsi la gara. La Cogemat , come risulta alla Camera di Commercio, ha un capitale sociale di 10 mila Euro e non aveva da sola i requisiti per poter partecipare a lavori di questo valore. L’associazione chiede particolari spiegazioni ai commissari , in riferimento alle nuove norme sugli appalti. La stazione appaltante dovrebbe per legge ,verificare i requisiti previsti in questi casi. L’associazione chiede anche di verificare eventuali responsabilità da parte di dirigenti e funzionari comunali, in merito alle 273 case che ricadono nella fascia dei 150 metri e non considerati e da demolire
La copia dell’istanza
Cosa è l’avvalimento?
L’avvalimento è inerente alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.
Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell’appalto. L’Impresa che “presta” i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell’Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 codice dei contratti pubblici, che devono essere posseduti da entrambi