LA NORMATIVA ITALIANA SULLO SCIOGLIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
INFILTRAZIONI MAFIOSE PREVEDE DIVERSE POSSIBILITA’ PER DETERMINARE LO SCIOGLIMENTO
E’ OPPORTUNO CONOSCERE LA LEGGE PER EVITARE DI FARE CONFUSIONE E SBATTERE LA FACCIA AL MURO
Lo scioglimento delle amministrazioni locali in relazione al fenomeno delle infiltrazioni mafiose, introdotto nel ns ordinamento nel 1991 (decreto legge n. 164 del 1991) ed oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, è ora compiutamente disciplinato negli articoli da 143 a 146 del testo unico degli enti locali (allegati alla presente scheda) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Siamo in presenza di una misura di carattere sanzionatorio di TIPO straordinario, in quanto ha come diretti destinatari gli organi elettivi, e quindi incide direttamente sull’autonomia degli enti locali; anche sotto questo profilo, la legislazione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 103 del 1993).
Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali della normativa (per approfondimenti vedi in particolare la parte III del Rapporto per una moderna politica antimafia, a cura della Presidenza del consiglio dei
ministri – gennaio 2014).
Condizioni e procedura dello scioglimento
In base all’art. 143, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso un’apposta commissione di indagine.
Condizione dello scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali (sindaci,presidenti delle province e delle comunità montane, consiglieri comunali e provinciali e delle comunità montane etc) ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da incidere negativamente sulla
funzionalità degli organi elettivi.
Si tratta di un atto di alta amministrazione, e come tale caratterizzato da un’ampia discrezionalità. Per giungere allo scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati perseguibili penalmente oppure
che possano essere disposte misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere documentati, concordanti tra loro e davvero indicativi dell’influenza della criminalità organizzata sull’amministrazione, anche a prescindere dalla prova rigorosa dell’accertata volontà degli amministratori di
assecondare le richieste della criminalità.
BASTANO LE INFORMATIVE SENZA VALUTAZIONE DEI GIUDICI TERZI
L’attività di indagine può avere oggetto anche il comportamento dell’apparato burocratico (segretario
comunale, dirigenti, dipendenti) in ragione delle rilevanti responsabilità e competenze attribuite alla
burocrazia locale dalla legislazione vigente. Se emergono elementi di collegamento con la criminalità
mafiosa, il prefetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione con l’indicazione dei
provvedimenti necessari (inclusa la sospensione/destituzione dall’impego dei dipendenti coinvolti) anche se non sussistono i presupposti per lo scioglimento dell’organo elettivo. Nella relazione sono indicati altresì gli
appalti, contratti e servizi interessati dai fenomeni di interferenza mafiosa. La relazione deve essere inviata anche all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione.
In caso di urgente necessità, il prefetto può disporre la sospensione temporanea dalla carica e la nomina di un commissario straordinario
Il Circolaccio